| 1.
Finalità.
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana
e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia,
nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione
della persona handicappata alla
vita della collettività, nonché la realizzazione
dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona
affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione,
la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica
della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale della persona
handicappata.
2. Principi generali.
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in
materia di diritti, integrazione sociale e
assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre
riforma economico-sociale della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (2).
3. Soggetti aventi diritto.
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale
da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite
in suo favore in relazione alla natura e
alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli
apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali
(2/a).
4. Accertamento dell'handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle
unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche
di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295 (3), che sono integrate da un operatore sociale e da
un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti
della persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia
e la realizzazione dell'integrazione
sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche
mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni
pubbliche e private, in particolare con le sedi
universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
con i servizi sanitari e sociali,
considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli
della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale
e precoce delle minorazioni e la
ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici
e riabilitativi, che assicuri il recupero
consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche
attualmente disponibili, il mantenimento della
persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la
sua integrazione e partecipazione alla vita
sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione
di carattere sanitario e
sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione della
famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte
le fasi di maturazione e di sviluppo del
bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente
l'insorgenza della
minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione
sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al
sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando
il coordinamento e l'integrazione con
gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142 (4);
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psico-
pedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti
e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi
strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione, per la
prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è
colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più
idonei anche al di fuori della circoscrizione
territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione
e di esclusione sociale anche
mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente
legge.
6. Prevenzione e diagnosi precoce.
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale
e precoce delle minorazioni si attuano nel
quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli
53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(5), e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142
(4), e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5), e successive
modificazioni, disciplinano entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione
sulle cause e sulle conseguenze
dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il
periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita,
e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei
ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e
del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita
e di lavoro, dei fattori di rischio che possono
determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale
e precoce per la prevenzione delle
malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici,
psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione
e la terapia di eventuali patologie
complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le
nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e
l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione
ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica.
Le modalità dei controlli e della loro applicazione
sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati
ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5). Con tali atti possono
essere individuate altre forme di
endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle
quali estendere l'indagine per tutta la
popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli
i bambini fin dalla nascita anche mediante il
coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole
materne e dell'obbligo, per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti
e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese
di vita e ogni due anni dal compimento del
primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto
sanitario personale, con le caratteristiche di cui
all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5),
su cui sono riportati i risultati dei suddetti
controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire
lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione
e di controllo per eliminare la nocività
ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita
e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire
ogni forma di handicap, con particolare
riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
7. Cura e riabilitazione.
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata
si realizzano con programmi che prevedano
prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino
le abilità di ogni persona handicappata e
agiscano sulla globalità della situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo
fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture
proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce
della persona handicappata, nonché gli
specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio
o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi
a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma
1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi tecnici necessari per
il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione
sui servizi ed ausili presenti sul territorio,
in Italia e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione
sociale.
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto
domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente,
a sostegno della persona handicappata
e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in
temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici
pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche
e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici
o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione
e il diritto allo studio della persona
handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche
e tecniche, ai programmi, a linguaggi
specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato,
docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e
sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo
del lavoro, in forma individuale o associata,
e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi
di trasporto pubblico e privato e la
organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti
nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione
e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente
di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi
ed educativi diurni, a valenza educativa, che
perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione
a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialità
residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.
Gli standard dei centri socio-
riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'art. 12 della L. 23 agosto 1988, n. 400
(6);
m) organizzazione di attività extrascolastiche per
integrare ed estendere l'attività educativa in
continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
9. Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere
istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali
nei limiti
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto
ai cittadini in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso
la fornitura di sussidi tecnici, informatici,
protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza
e le possibilità di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli
altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul
territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione
di coscienza ai sensi della normativa
vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che
facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma
2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende
la disciplina dettata dall'articolo 2, comma
2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (7).
10. Interventi a favore di
persone con handicap in situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province,
le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia
di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8
giugno 1990, n. 142 (8), possono realizzare con le proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica
secondo le modalità stabilite dalla presente
legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (9), comunità-
alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap
in situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi
e prestazioni per la tutela e l'integrazione
sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali
venga meno il sostegno del nucleo familiare
(9/a).
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività
di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono
realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione
scolastica di cui all'articolo 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della
regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai
programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone handicappate in situazione di gravità, promossi
da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza (IPAB), società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli
albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo
possono essere realizzati anche mediante le
convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una
costante socializzazione dei soggetti ospiti,
anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi
pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da
destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi
di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile
per gli scopi di cui alla presente legge,
ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497 (10), e successive modificazioni,
e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312 (11), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, costituisce variante del piano
regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi
di cui alla presente legge prima del ventesimo
anno comporta il ripristino della originaria destinazione
urbanistica dell'area.
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