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11. Soggiorno all'estero per
cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo
7 del decreto del Ministro della sanità
3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 22 novembre 1989, ove nel centro di
altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli
interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del
suo accompagnatore in alberghi o strutture
collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti
alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella
misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità
di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro
della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base
di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato
ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (12), con il quale sono
disciplinate anche le modalità della
corresponsione di acconti alle famiglie.
12. Diritto all'educazione
e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola
materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti
dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata
ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione
di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli
operatori delle unità sanitarie locali e, per
ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato
della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento
conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità
di recupero, sia le capacità possedute che devono essere
sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata (12/a).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori
delle unità sanitarie locali, della scuola e delle
famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (12).
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola
elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute
a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il
provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie
locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale,
provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola
statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non
versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle
attività svolte dai docenti in servizio presso il
centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla
frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita
presso i nosocomi o segua un periodo
di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
13. Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole
di ogni ordine e grado e nelle università si realizza,
fermo restando quanto previsto dalle leggi 11
maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 (13), e successive
modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli
accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142 (14). Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità,
sono fissati gli indirizzi per la stipula degli
accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati
alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonché a forme
di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione
individuale di ausili e presìdi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento
di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia
alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare
la frequenza e l'apprendimento di studenti non
udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 (15),
da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali
e le unità sanitarie locali possono altresì
prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con
handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la
socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori
ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai
sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (16), e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali,
sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione
di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo
grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge in modo da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli
altri gradi di istruzione e comunque entro i
limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con
priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma
1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base
del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe
e dei collegi dei docenti (16/a).
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università
sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici,
realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera
b) del comma 1, nonché il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio e delle
risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonché ai commi 5 e 5-bis
dell'articolo 16 (16/b).
14. Modalità di attuazione
dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione
e all'aggiornamento del personale
docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti
handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto
1988, n. 399 (15), nel rispetto delle modalità
di coordinamento con il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (17). Il
Ministro della pubblica istruzione provvede
altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola
secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte,
in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo
superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti
gli ordini e gradi di scuola, consentendo il
completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio
dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416 (15), su proposta del consiglio di classe o di interclasse,
può essere consentita una terza
ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341 (18), per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento
nelle scuole secondarie,
comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati
in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative,
attinenti all'integrazione degli alunni
handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma
3, della citata legge n. 341 del 1990 (18). Nel
diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto
articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha
valore abilitante anche per l'attività didattica di
sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della citata legge n. 341 del
1990 (18) comprende, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all'integrazione scolastica
degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di
cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del
1990 (18) costituisce titolo per l'ammissione ai
concorsi per l'attività didattica di sostegno solo
se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati
come obbligatori per la preparazione all'attività didattica
di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta
definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990 (18).
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei
piani di studio delle scuole di specializzazione
di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3
può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università,
le quali disciplinano le modalità di espletamento
degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei
corsi di specializzazione devono essere in
possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata
legge n. 341 del 1990 (18), relativamente alle
scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417 (19), e successive modificazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970 (19) e all'articolo 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270 (20).
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma
1, lettera a), possono prevedere lo
svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale
delle scuole, delle unità sanitarie locali e
degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito
un gruppo di lavoro composto da: un ispettore
tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della
scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (20), e successive
modificazioni, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle unità
sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a
livello provinciale nominati dal
provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
Ministro della pubblica istruzione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria
di primo e secondo grado sono costituiti
gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori
dei servizi, familiari e studenti con il
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli
studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione
con gli enti locali e le unità sanitarie locali per
la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40,
per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati,
nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà
di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione
da inviare al Ministro della pubblica
istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente
della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39
e 40 (20/a).
16. Valutazione del rendimento
e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati
adottati particolari criteri didattici, quali attività
integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici
di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base
degli elementi conoscitivi di cui al comma 1,
prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e
idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per
gli alunni handicappati sono consentite
prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione
delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o
allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli
ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e
4 in favore degli studenti handicappati è
consentito per il superamento degli esami universitari previa
intesa con il docente della materia e con
l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13,
comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego
di
specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap,
sia la possibilità di svolgere prove
equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato
(20/b).
5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono
un docente delegato dal rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative
concernenti l'integrazione nell'ambito
dell'ateneo (20/c).
17. Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli
3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo
comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(21), realizzano l'inserimento della
persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale
dei centri pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado
di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività
specifiche nell'ambito delle attività del
centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento
emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal
fine forniscono ai centri i sussidi e le
attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle
diverse capacità ed esigenze della persona
handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi
comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi
per le persone handicappate non in grado
di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati
nei centri di riabilitazione, quando vi
siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero
possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5
della citata legge n. 845 del 1978, nonché da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi
vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare
alle disposizioni di cui al presente
comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione
per le attività di formazione professionale
di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978
(21).
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al
comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza
utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio
nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del
1978 (21), una quota del fondo comune di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (22), è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro
in forme sperimentali, quali tirocini,
contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro
guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e
procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
18. Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disciplinano l'istituzione
e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative
sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri
di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato
che svolgono attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1,
oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico
o privato o natura di associazione, con i requisiti di
cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione
del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione
ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma
1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni
e province, delle comunità montane e
delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui
al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità e con il Ministro per
gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge (22/a).
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione
necessaria per accedere alle convenzioni di cui
all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate
per recarsi al posto di lavoro e per
l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi
ai datori di lavoro anche ai fini
dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle
persone handicappate.
19. Soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio.
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina
del collocamento obbligatorio, le disposizioni di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (23), e successive modificazioni,
devono intendersi applicabili anche
a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali
abbiano una capacità lavorativa che ne
consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento
al lavoro, la valutazione della
persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa
e relazionale dell'individuo e non solo della
minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa
è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4
della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo
da uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame
per l'abilitazione alle professioni il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi.
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