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Legge 5 febbraio 1992, n. 104

INDICE DEGLI ARTICOLI

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note

21. Precedenza nell'assegnazione di sede.

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (24),
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda (24/cost).


22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta
costituzione fisica.


23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle
strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (25), e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate (25/a).
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217
(26), o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi.


24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di
limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla L. 9 gennaio 1989, n. 13 (25), e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (27),
e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (28), alla
citata legge n. 13 del 1989 (25), e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n.
1089 (29), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (30), e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste
dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 (25), non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata
con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164 (31), nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti
al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (32), e successive modificazioni, sono allegate una documentazione
grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato
alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1,
deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma
20, L. 28 febbraio 1986, n. 41 (33), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità
è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali
le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457
(34), fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41
del 1986 (35), dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 (35) sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli
enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento
è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di
cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (36).
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge
n. 118 del 1971 (37), all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1978 (36), alla citata legge n. 13 del 1989 (38), e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.


25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati
dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi
radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con
handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.


26. Mobilità e trasporti collettivi.

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle
persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi
alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto
individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito
dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (39). I suddetti piani prevedono servizi alternativi per
le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni
e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti
dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente
ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto
formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (36).
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede
alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma
5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle
finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.


27. Trasporti individuali.

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,
quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello
Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 (40), sono soppresse le parole: ", titolari di
patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".
3. (41).
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
(42), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su
proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un
apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.


28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi
gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (43), che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del
veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.


29. Esercizio del diritto di voto.

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo
da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti
la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di
medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (44).
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare
autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha
assolto tale compito.


30. Partecipazione.

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona
handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini
interessati.

 
 
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