|
21. Precedenza nell'assegnazione
di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (24),
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso
o ad altro titolo, ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede
di trasferimento a domanda (24/cost).
22. Accertamenti ai fini del
lavoro pubblico e privato.
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non
è richiesta la certificazione di sana e robusta
costituzione fisica.
23. Rimozione di ostacoli per
l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive
sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità
alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI)
realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle
strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione
ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (25), e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate (25/a).
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art.
5, primo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217
(26), o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate
è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento
delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico che sono suscettibili di
limitare l'accessibilità e la visitabilità di
cui alla L. 9 gennaio 1989, n. 13 (25), e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni
di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (27),
e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R.
27 aprile 1978, n. 384 (28), alla
citata legge n. 13 del 1989 (25), e successive modificazioni,
e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n.
1089 (29), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n.
1497 (30), e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi
le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste
dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 (25),
non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti
alla tutela del vincolo, la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere realizzata
con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164 (31), nei limiti della compatibilità
suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione
dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti
al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli
15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (32), e successive modificazioni,
sono allegate una documentazione
grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
per le opere di cui al comma 1 è subordinato
alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità
e di abitabilità per le opere di cui al comma 1,
deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario della concessione una dichiarazione resa
sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto
di finanziamento di cui all'articolo 32, comma
20, L. 28 febbraio 1986, n. 41 (33), e l'obbligo della dichiarazione
del progettista, l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche spetta
all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede
di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici
in luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio
del certificato di agibilità e di abitabilità
è condizionato alla verifica tecnica della conformità
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e
di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali
le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti
con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali
per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457
(34), fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo
32, comma 20, della citata legge n. 41
del 1986 (35), dispone che una quota dei fondi per la realizzazione
di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione
delle barriere architettoniche negli insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata
legge n. 41 del 1986 (35) sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi
urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione
di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare
la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno
la Cassa depositi e prestiti concede agli
enti locali per la contrazione di mutui con finalità
di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento
è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di
cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (36).
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di cui all'articolo 27 della citata legge
n. 118 del 1971 (37), all'articolo 2 del citato regolamento
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1978 (36), alla citata legge n. 13 del
1989 (38), e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine,
le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia.
25. Accesso alla informazione
e alla comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce
alla realizzazione di progetti elaborati
dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici
volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione
di decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonché mediante l'adeguamento delle
cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni
per la concessione di servizi
radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte
a favorire la ricezione da parte di persone con
handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali
e di svago e la diffusione di decodificatori.
26. Mobilità e trasporti
collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali
i comuni dispongono gli interventi per consentire alle
persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente
sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi
alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, modalità di trasporto
individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi
dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni elaborano, nell'ambito
dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento
delle infrastrutture urbane, piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione
di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (39). I
suddetti piani prevedono servizi alternativi per
le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino
alla completa attuazione dei piani, le regioni
e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti.
I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti
dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti
dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati a favore dell'Ente
ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto
formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (36).
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti provvede
alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano
ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente
legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità
dei prototipi omologati di cui al comma
5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto
contenenti prescrizioni per adeguare alle
finalità della presente legge i mezzi di trasporto
su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
27. Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie
A, B, o C speciali, con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono
alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,
quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del
20 per cento, a carico del bilancio dello
Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n.
97 (40), sono soppresse le parole: ", titolari di
patente F" e dopo le parole: "capacità motorie,"
sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".
3. (41).
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del
testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
(42), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge
18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal Ministro dei trasporti su
proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente
legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un
apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità,
che provvede ad erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli
delle persone handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli
delle persone handicappate, sia nei parcheggi
gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli
realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (43), che deve essere apposto
visibilmente sul parabrezza del
veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi
di cui al comma 1.
29. Esercizio del diritto di
voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano
i servizi di trasporto pubblico in modo
da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento
del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto
di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni
precedenti
la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la
disponibilità di un adeguato numero di
medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento
e dell'attestazione medica di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (44).
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare
autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere
iscritto nelle liste elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un handicappato. Sul certificato
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione
dal presidente del seggio nel quale egli ha
assolto tale compito.
30. Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione
e di tutela dei diritti della persona
handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono
la partecipazione dei cittadini
interessati.
|