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31. Riserva di alloggi.
1. (45).
2. [Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457 (45/a), introdotta dal comma 1 del presente articolo,
è concesso dal Comitato esecutivo del CER
direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari,
alle imprese, alle cooperative o loro
consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni
e degli acquisti, mediante atto preliminare di
vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e
fruenti di contributo pubblico] (46).
3. [Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso
con le modalità indicate nello stesso comma,
direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e
bancari che realizzano interventi nel campo
dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento
di alloggi di loro proprietà da
concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con
ridotte o impedite capacità motorie] (46).
4. [Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le
unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a
fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione
utile per la determinazione della
quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457 (45/a)] (46).
32. Agevolazioni fiscali.
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanente
invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare
complessivo che eccede il 5 o il 10 per
cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che
questo sia o meno superiore a 15 milioni
di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente
che ha sostenuto gli oneri per sé o per
le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché
dalla documentazione risulti chi ha
sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere
perché invalida e il domicilio o la residenza
del percipiente] (46/a).
33. Agevolazioni.
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro
di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (47), a condizione che il bambino non sia ricoverato
a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa
al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di
gravità, parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile coperti da contribuzione figurativa,
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la
persona con handicap in situazione di gravità
non sia ricoverata a tempo pieno (47/a).
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti all'articolo 7 della citata legge
n. 1204 del 1971 (47), si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della
legge n. 1204 del 1971 (47), nonché quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903 (47).
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di
lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad
altra sede (47/cost) (47/b).
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferita in altra
sede, senza il suo consenso (24/cost) (47/c).
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità (47/d).
34. Protesi e ausili tecnici.
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (48), vengono inseriti apparecchi e attrezzature
elettronici e altri ausili tecnici che
permettano di compensare le difficoltà delle persone
con handicap fisico o sensoriale.
35. Ricovero del minore handicappato.
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore
età presso un istituto anche a carattere
sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato
l'abbandono del minore, si applicano le
norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (49).
36. Aggravamento delle sanzioni
penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice
penale, nonché per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale,
e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958,
n. 75 (50), qualora l'offeso sia una persona handicappata
la pena è aumentata da un terzo alla metà
(50/a).
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1
è ammessa la costituzione di parte civile del
difensore civico, nonché dell'associazione alla quale
risulti iscritta la persona handicappata o un suo
familiare.
37. Procedimento penale in
cui sia interessata una persona handicappata.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno
e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto
le modalità di tutela della persona
handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche
e di comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e
nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione
della pena.
38. Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni,
anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali
per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (48). Possono inoltre
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute,
di istituzioni private di assistenza
non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché
siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la
qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa
ed operativa, mediante la conclusione di
apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane, rilevata la presenza di
associazioni in favore di persone handicappate, che intendano
costituire cooperative di servizi o
comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza
fini di lucro, possono erogare contributi che
consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti
dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8,
previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative,
in rapporto alle necessità dei soggetti
ospiti, secondo i principi della presente legge.
39. Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano
sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (48), e successive modificazioni,
e della programmazione regionale dei
servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze
degli enti locali e le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio
(50/b):
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi
delle prestazioni, nonché i criteri per
l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza
dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n.
142 (51), le modalità di coordinamento e di integrazione
dei servizi e delle prestazioni individuali di cui
alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari,
educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di
formazione professionale, anche per la messa a disposizione
di attrezzature, operatori o specialisti
necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università
e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento
del personale impiegato nelle attività
di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all'articolo 38, le attività di ricerca e di
sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di
riabilitazione, nonché la produzione di
sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle
attività assistenziali e quelle di accesso ai
servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico
degli interventi di inserimento ed integrazione
sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza
all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri
relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di
aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui
all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione lavorativa delle
persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario
da realizzarsi da parte delle
organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese
e dei contributi per assistenza erogati sul
territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati,
i quali trasmettono alle regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e
familiare come prestazioni integrative
degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle
persone con handicap di particolare gravità, di
cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale, anche della
durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi
di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di
accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto
di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1,
lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese
documentate di assistenza nell'ambito di
programmi previamente concordati (51/a);
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto
ad una vita indipendente alle persone con
disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o più
funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di
programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta,
anche mediante piani personalizzati per i
soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni
erogate e della loro efficacia (51/a).
40. Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni,
le comunità montane e le unità sanitarie locali
qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza,
attuano gli interventi sociali e sanitari
previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale,
mediante gli accordi di programma
di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (51),
dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei
servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata
legge n. 142 del 1990 (51) disciplinano le modalità
del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i
servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo
libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione
di un servizio di segreteria per i rapporti con gli
utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso.
41. Competenze del Ministro
per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale
per le politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività
delle Amministrazioni dello Stato competenti a
realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti
di promozione di politiche di sostegno per le
persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone
handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro
per gli affari sociali. Il concerto con il
Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per
i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati
in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma
1, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari
sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri
per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per
il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno,
di cui una prima della presentazione al Consiglio dei
ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (52) (52/a);
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI)
e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega
delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni
in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 (53),
che svolgano attività di promozione e tutela
delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni
in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile
di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento
sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche
per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che
saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati
relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione
della presente legge la relazione è
presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è
coadiuvato da una commissione permanente
composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
delle finanze, del tesoro, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui
uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento
per gli affari regionali, uno del
Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è
presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei
disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli
affari sociali.
41-bis. Conferenza nazionale
sulle politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche
e conoscitive sull'handicap e convoca
ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
alla quale invita soggetti pubblici,
privati e del privato sociale che esplicano la loro attività
nel campo dell'assistenza e della integrazione
sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale
conferenza sono trasmesse al Parlamento
anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione
vigente (53/a).
41-ter. Progetti sperimentali.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove
e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli
interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente
legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, definisce i criteri e le modalità per la
presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di
cui al comma 1 nonché i criteri per la
ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei
progetti di cui al presente articolo (53/a).
42. Copertura finanziaria.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, è istituito il Fondo
per l'integrazione degli interventi regionali e delle province
autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo
tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente
legge, il criterio della proporzionalità di cui al
comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati
dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (53), con riferimento a situazioni di
particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi
di alta specializzazione, nonché a
situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro
spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi,
dando priorità agli interventi in favore delle
persone handicappate in situazione di gravità e agli
interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non
possono essere incrementate le dotazioni organiche
del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i
limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993,
da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero
per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione
dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi
a interpreti per studenti non udenti nelle
università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per
l'anno 1993 per l'assunzione di personale
docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado
prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale
docente prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi
di lavoro di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso
ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti
all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per
la modifica degli strumenti di guida ai sensi
dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per
le agevolazioni per i genitori che lavorano,
previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato
e della commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53
miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993
per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Provvedimenti in favore di
portatori di handicap.".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
43. Abrogazioni.
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto
5 febbraio 1928 (54), n. 577 (54),
l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297 (54), ed i commi
secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971,
n. 118 (55), sono abrogati.
44. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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