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(giurisprudenza)
1. 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici,
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, presentati dopo sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste
dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei lavori pubblici fissa con
proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1/a).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi
compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di
tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente
legge.
2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n.
118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la
installazione di dispositivi di segnalazione atti a
favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non
assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta
per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori
di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o
la potestà di cui al titolo IX del libro primo del
codice civile, possono installare, a proprie spese,
servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili
e possono anche modificare l'ampiezza delle
porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso
agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei
garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice
civile.
3. 1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste
dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine
interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a
più fabbricati (2).
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze
di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati
alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna
area di proprietà o di uso comune.
4. 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile
sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità
da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge,
provvedono entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo,
ove necessario, apposite
prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale
ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta
giorni successivi, richiedere l'autorizzazione
al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi
entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non
sia possibile realizzare le opere senza serio
pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della
natura e della serietà del pregiudizio,
della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera
si colloca e con riferimento a tutte le
alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
5. 1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata
la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista
dall'articolo 13 della predetta legge la
competente soprintendenza è tenuta a provedere entro
centoventi giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
(giurisprudenza)
6. 1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
2, da realizzare nel rispetto delle norme
antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni,
non è soggetta all'autorizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto
alle competenti autorità, a norma
dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
7. 1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
2 non è soggetta a concessione edilizia o ad
autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne,
come definite dall'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori,
in luogo di quella prevista dal predetto articolo
26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a
firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe
o ascensori esterni ovvero in manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni
relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni
ed integrazioni.
8. 1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative
alla realizzazione di interventi di cui
alla presente legge, è allegato certificato medico
in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale
risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché
le difficoltà di accesso.
9. 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate
al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti, anche se
adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza
ai
soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo
perduto con le modalità di cui al comma 2.
Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi
titolo al condominio, al centro o istituto o
al portatore di handicap (3).
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa
effettivamente sostenuta per costi fino a lire
cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento
della spesa effettivamente sostenuta per costi da
lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì
di un ulteriore cinque per cento per costi da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate
dagli articoli 10 e 11, i portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa
la cecità, ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano
a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonché i condomini ove risiedano le
suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole "mezzi necessari per
la deambulazione e la locomozione", sono
sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione,
la locomozione e il sollevamento". La
presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.
10. 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici
il Fondo speciale per l'eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni
richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi
delle aree urbane e del tesoro, in
proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi
dell'articolo 11, comma 5. Le regioni
ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i
contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva
richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il
sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate
da portatori di handicap riconosciuti
invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle
competenti unità sanitarie locali e, in subordine,
tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle
domande. Le domande non soddisfatte
nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli
anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni
dalla presentazione delle fatture dei lavori,
debitamente quietanzate.
11. 1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco
del comune in cui è sito l'immobile con
indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista
entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro
il 31 luglio (4).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle
domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla
base delle domande ritenute
ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo
e trasmette entro trenta giorni dalla
scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei
lavori pubblici la richiesta di
partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo
10, comma 2.
12. 1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato
con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990
e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso
dello Stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche
negli edifici" per lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento
sono riassegnate al fondo per l'anno
successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1989, n. 21.
(1/a) Con D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Gazz. Uff. 23 giugno
1989, n. 145, S.O.) sono state
approvate le suddette prescrizioni tecniche.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 febbraio
1989, n. 62 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1989, n. 48).
(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 27 febbraio
1989, n. 62 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1989, n. 48).
(4) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 febbraio
1989, n. 62 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1989, n. 48).
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