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Capo I
Generalità
Art. 1 - Campo di Applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali
e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti
punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore
del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai
punti precedenti.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi
causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita
in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda
e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare
e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività
compatibili tra loro.
C) Per unità immobiliare si intende una unità
ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme
di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile
di autonomo godimento.
D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata
di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità
immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità
ambientali che servono o che connettono funzionalmente più
unità immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti,
anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più
edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio
o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.
G) Per accessibilità si intende la possibilità,
anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne
spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità,
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione
e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio
e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali
il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità
di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati,
allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria
di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della
legge n. 457 del 5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti
necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi
ai requisiti del presente decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive
modificazioni.
Capo II
Criteri di Progettazione
Art. 3 - Criteri generali di progettazione
3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme
si considerano tre livelli di qualità dello spazio
costruito.
L'accessibilità esprime il più alto livello
in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità
limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio
o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni
tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità,
potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale,
di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità
è, pertanto, un'accessibilità differita.
3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto
riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto
se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da
parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie
o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli
fuori terra è consentita la deroga all'istallazione
di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi
i servoscala, purché sia assicurata la possibilità
della loro istallazione in un tempo successivo. L'ascensore
va comunque istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla
più alta unità immobiliare è posto oltre
il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati
e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di
edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità
immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi
accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti
si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R.
27 aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come
quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa
sul collocamento obbligatorio , secondo le norme specifiche
di cui al punto 4.5.
3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione,
deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti
categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto
se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi
percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari
sono accessibili;
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli
all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi
i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito
della visitabilità si intende soddisfatto se almeno
una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico,
sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità
degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la
biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unità immobiliari sedi di attività
ricettive il requisito della visitabilità si intende
soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero
di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo
determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono
accessibili;
d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito
della visitabilità si intende soddisfatto se almeno
una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose
è accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività
aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si
intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi
di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con
la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso
deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno
un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte
al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito
della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili
gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle
quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte
al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento
obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il
solo requisito dell'adattabilità.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari
privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto
il solo requisito dell'adattabilità.
3.5 Ogni unità immobiliare, qualunque sia la destinazione,
deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per
le quali non è già richiesta l'accessibilità
e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite
dal presente decreto.
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