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Art. 4 - Criteri di progettazione
per l'accessibilità
4.1 Unità ambientali e loro componenti.
4.1.1 Porte
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono
essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da
consentire un agevole transito anche da parte di persona su
sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti
e retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e
retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con
la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta
di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi
di ristrutturazione, purché questi siano contenuti
e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona
su sedia a ruote.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta
deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e
ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte
scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate
le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle
vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le
porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante
l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie
del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1)
4.1.2 Pavimenti
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari
tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero
superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a
ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni
cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una
chiara individuazione dei percorsi, entualmente mediante una
adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle
pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie
con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto
a ruote, bastoni di sostegno etc.; gli zerbini devono essere
incassati e le guide solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 Infissi esterni
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente
utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità
motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente
manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere
usate esercitando una lieve pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti
che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono
comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle
cadute verso l''esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1.4 Arredi Fissi
La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale
deve essere tale da consentire il transito della persona su
sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le
attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza
ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza
tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia
a ruote.
Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non
devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento
di attività anche da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie.
In particolare:
- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali
operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo
che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su
sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti
a spinta etc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili
in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici,
devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole
passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio
d'attesa con posti a sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e
i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli
impianti di riscaldamento e condizionamento, nonchè
i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere,
per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da
permettere un uso agevole anche da parte della persona su
sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili
anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere
protetti dal danneggiamento per urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5)
4.1.6 Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni
accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie
per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia
a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia,
alla vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia
a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di
emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e,
ove prevista, con l'erogazione dell'acqua calda regolabile
mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o
che aprono verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 Cucine
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di
erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa
parete o su pareti contigue.
Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro
va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento
anche da parte della persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 Balconi e Terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno
non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo
al transito di una persona su sedia a ruote.
E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale
a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto
della sedia a ruote.
Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra,
deve avere una profondità tale da consentire la manovra
di rotazione della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano
la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente
i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 Percorsi orizzontali
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più
possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in
caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale
da garantire il facile accesso alle unità ambientali
da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra
loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad
una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso
verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma
elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione
come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali,
dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi
i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10 Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo
per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile
è necessario mediare ogni variazione del loro andamento
per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa
di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata.
Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di
gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata
e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio
antistante di adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole
a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente
continuo a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire
difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere
di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente
e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico
devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere
il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio
orizzontale di una barella con una inclinazione massima del
15% lungo l'asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso
contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare
la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere
un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale.
Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale,
anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto
su ogni pianerottolo.
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili,
anche per i non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11 Rampe
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità
di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla
senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della
stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo
per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per
le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1.12 Ascensore
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali
da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico
e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a
ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato
di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole
mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso
di ostruzione del vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare
un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire
con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna
deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata
alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole
da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono
essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale
luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della
chiamata di allarme, una luce, di emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina
deve avere una profondità tale da contenere una sedia
a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare
il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al
piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale
stato di allarme. (Per le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature
atte consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata,
il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita
capacità motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad
ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze
di quota contenute.
Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature
stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al
punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento
della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole
manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone
trasportate che di quelle che possono venire in contatto con
l'apparecchiatura in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate
di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento,
antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento,
meccaniche, elettriche e di comando.
Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente
con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata
nel pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza
che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire
un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia
a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.1.14 Autorimesse
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli
spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso
da parte della persona su sedia a ruote.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio
delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire
anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento;
deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e
verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.2 Spazi Esterni
4.2.1 Percorsi
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve
essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano
con caratteristiche tali da consentire la mobilità
delle persone con ridotte o impedite capacità motorie,
e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle
attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno,
ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto più
possibile semplice e regolare in relazione alle principali
direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi,
ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile
di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza
deve essere tale da garantire la mobilità nonché,
in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione
di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate,
è necessario prevedere un ciglio da realizzare con
materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva
nonché acustica se percorso con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere
raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe
in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con
variazioni cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda
con il livello stradale, o è interrotto da un passo
carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenute
e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che
consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni
tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente
segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti
una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale
da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia
a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie
con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto
a ruote, bastoni di sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3 Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree
pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei
apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone
disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto
4.1.14.
(Per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3 Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili
devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente
visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento
e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una
adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti
per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte
capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori
devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità
di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo
devono essere facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una
adeguata segnaletica che indichi le attività principali
ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi
fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con
scritte in Braille.
Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere
punti di riferimento ben riconoscibili in quantità
sufficiente ed in posizione adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente
avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili
sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
4.4 Strutture Sociali
Nelle strutture destinate ad attività sociali come
quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e
sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di
cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito
di accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici,
il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio
igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile
alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per
le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano
essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche
quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere
incrementati in proporzione.
4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento
obbligatorio
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento
obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera
soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi,
gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per
ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre
garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi,
dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
4.6 Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità
o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata
distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici
per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente
possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione
dell'insieme edilizio in "comportamenti antincendio"
piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita"
costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone
con ridotta o impedita capacità motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo
sicuro statico" così come definito dal D.M. 30
novembre 1983, recante "termini, definizioni generali
e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato
su G.U. n. 339 del 12.12.1983 deve essere effettuata in modo
da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti
ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili
in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere
i soccorsi.
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