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Art. 5 - Criteri di progettazione
per la visitabilità
5.1 Residenza
Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale,
di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte
di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo,
ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.
A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di
progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle
relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche
le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno
una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle
persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante
un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero
mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa
antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione
tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente
raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro
statico".
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione
deve inoltre:
- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta
capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti
per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi
riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su
pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la
manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio
igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno
ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala
deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e
raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita
capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno
uno spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale
e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento
di una sedia a ruote;
- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno
un servizio igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi
per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare
quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono
atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti
specifici.
5.3 Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici,
campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni
ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone
con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze
devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra
che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su
sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve
essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della
stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva
deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato
di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio
per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente
nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di
un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo
accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed
alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno
il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno
temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive
si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti
requisiti specifici.
5.4 Luoghi per il culto
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della
sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante
un percorso continuo e raccordato tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai
punti 4.1., 4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento
di tale requisito specifico.
5.5 Altri luoghi aperti al pubblico
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita
l'accessibilità agli spazi di relazione.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai
punti 4.1, 4.2, e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento
di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile
devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.
5.6 Arredi fissi
Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non
devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento
di attività anche da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto
4.1.4.
5.7 Visitabilità condizionata
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti
al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione
e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri
per l'accessibilità contenuti nel presente decreto,
ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante
personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita
capacità motoria, deve essere posto in prossimità
dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve
essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità
di cui all'art.2 del D.P.R. 384/78.
Art. 6 - Criteri di progettazione
per la adattabilità
6.1 Interventi di nuova edificazione
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano
adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo
di lavori che non modificano né la struttura portante,
né la rete degli impianti comuni, possono essere resi
idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone
con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo
il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative
alla accessibilità.
La progettazione deve garantire l'obbiettivo che precede con
una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento
dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle
porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di
sollevamento.
A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari
a più livelli, per particolari conformazioni della
scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di un
servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio
idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice.
6.2 Interventi di ristrutturazione
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il
soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per
la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa
vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici,
storici e culturali.
L'istallazione dell'ascensore all'interno del vano scala non
deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei
ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità
di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in
situazione di emergenza.
Capo III
Cogenza delle Prescrizioni
Art. 7
7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno
valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art.
9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute
rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili
in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari
soluzioni spaziali o tecnologiche.
7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte
soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni
tecniche, purchè rispondano alle esigenze sottointese
dai criteri di progettazione.
In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4
della legge n. 13 del 9.1.1989 deve essere accompagnata da
una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale
viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o
migliore qualità degli esiti ottenibili.
7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate
dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali
soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni
tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista
abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione
o della concessione edilizia è subordinato alla verifica
di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o
dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali
atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto
o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche
alternative devono essere motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili
solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative
tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere
architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui
accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando
il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse
deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata
impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali
ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento
autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico
incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.
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