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Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236

INDICE DEGLI ARTICOLI

Pagina - 1 - 2 - 3 - 4 - [5] -

Allegato

Art. 9 Soluzioni tecniche conformi

9.1 Unita' ambientali

9.1.1 Percorsi orizzontali

Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.

Le soluzioni A1 - C1 - C3 e C5 sono ammissibili solo in caso di adeguamento.

a) - Passaggio in vano porta posta su parete perpendicolare al verso di marcia della sedia a ruote
a1) - necessità di indietreggiare durante l'apertura.

Profondità libera necessaria cm 190

(Immagine)

Larghezza dal corridoio cm 100.

a2) - Manovra semplice senza indietreggiare.

Spazio laterale di rispetto di cm 45.

(Immagine)

Profondità libera necessaria cm 135.

a3) - Larghezza libera cm 100.

Profondità libera necessaria cm 120.

(Immagine)

b) - Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della sedia a ruote.

b1) - Larghezza del corridoio cm 100.

Spazio necessario oltre la porta cm 20

(Immagine)

Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100.

Apertura porta oltre i 90°
Idem per l'immissione opposta.
b2) - Larghezza del corridoio cm 100
Spazio necessari, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi, retromarcia e accesso.

Spazio necessario prima della porta, quanto il suo ingombro.

(Immagine)

Idem per l'immissione opposta.

b3) - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta 90°

(Immagine)

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio cm 20.

Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, cm 90 (per garantire ritorno)

b4) - Larghezza del corridoio cm 100.

Apertura porta oltre i 90°

(Immagine)

Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10.

Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, cm 20.

Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno cm 90, (per garantire ritorno).

c) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.

c1) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Profondità necessaria cm 190

(Immagine)

Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120.

Larghezza del disimpegno cm 100.

c2) - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.

Profondità necessaria, cm 180.

Larghezza necessaria cm 135

(Immagine)

c3) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.

Larghezza del disimpegno cm. 100

(Immagine)

Profondità necessaria cm. 190

c4) - Manovra semplice senza dover indietreggiare.

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45.

Profondità necessaria cm. 210.

(Immagine)

c5) - Idem come c.1 e c.3

(Immagine)

c6) - Manovra semplice senza dover indietreggiare

Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45

Profondità necessaria cm. 170

(Immagine)

Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm. 135.

d) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.

d1) - Larghezza del disimpegno cm. 100

Spazio necessario oltre la porta cm. 20

(Immagine)

Spazio necessario tra le due porte cm. 110

d2) - Larghezza del disimpegno cm. 100

Apertura porte prefissata a 90°

(Immagine)

Profondità del disimpegno cm. 140

Capo V
Norme Finali

Art. 10 Elaborati tecnici

10.1 Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto.

In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

10.2 Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo; del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.

Art. 11 - Verifiche

11.1

Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'art.221 del R.D. 27.7.1934 n.1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

11.2

A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Art.12 - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni

12.1

La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro.

12.2 - Gli enti Locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addi 14 giugno 1989

Il Ministro: FERRI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato dalla Corte dei conti, addì 21 giugno 1989
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 1

 
 
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