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Art.32
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione
o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384 (139), in materia di superamento delle
barriere architettoniche. Non possono altresì essere
erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o
agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto
con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora
adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, numero 384 (139), dovranno essere
adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di
eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno
dalla entrata in vigore della presente legge.
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province,
trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano
un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle
barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno
la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti
locali, per la contrazione di mutui con finalità di
investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata
ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione
e rinnovamento in attuazione
della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384 (139). Per gli anni successivi la quota
percentuale e elevata al due per cento.
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento
dello stanziamento iscritto al capitolo n.8405 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere
destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento
in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (139). La quota predetta
è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione
del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento
del richiamato capitolo n. 8405.
25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge,
a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata
ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile
appartenenti
all'Ente medesimo.
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