| IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione
in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere
architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, recante regolamento di
attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del
predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell'interno, per la solidarietà
sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti
e della navigazione, della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
Emana il seguente regolamento:
TITOLO I
Scopi e campo di applicazione
1. Definizioni ed oggetto.
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare
gli impedimenti comunemente definiti "
barriere architettoniche".
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
di chiunque ed in particolare di coloro
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria
ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda
e sicura utilizzazione di spazi,
attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare
per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i
sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici
di nuova costruzione, ancorché di
carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti
a ristrutturazione. Si applicano altresì agli
edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo
di intervento edilizio suscettibile di limitare
l'accessibilità e la visibilità, almeno per
la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre
agli
edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento
di destinazione se finalizzata all'uso
pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità
di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti
a recupero o riorganizzazione funzionale,
devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono
migliorarne la fruibilità sulla base delle
norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere
dotato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura
dell'Amministrazione pubblica che utilizza
l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio
di assistenza tale da consentire alle persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale
la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli
edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si
applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da
parte dello Stato e di altri enti pubblici per
la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi
alle norme di cui al presente regolamento.
2. Contrassegni.
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite,
modificate o adeguate tenendo conto delle
norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in
posizione agevolmente visibile il simbolo di "
accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato
A.
2. È fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione
internazionale della aviazione civile ove
prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto
in luogo accessibile e contrassegnato con il
simbolo di "accessibilità condizionata" secondo
il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti
telefonici pubblici ovvero apparecchiature
quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione
per sordi, devono recare in posizione
agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso
alla comunicazione per le persone sorde di cui
all'allegato C.
TITOLO
II
Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo
urbano
3. Aree edificabili.
1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree
destinate a servizi pubblici sono scelte
preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici
e spazi privi di barriere architettoniche.
4. Spazi pedonali.
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale
devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di
consentire con l'utilizzo di impianti di
sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni
sociali e la fruizione ambientale anche alle
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Si applicano, per quanto riguarda le
caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute
ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, e, per quanto riguarda le caratteristiche
degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute
ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13.
dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate
dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità
alla normativa comunitaria.
5. Marciapiedi.
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili
le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e
8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, valgono limitatamente alle
caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi
e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili
ad esso adiacenti non deve comunque
superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di
nuova urbanizzazione deve essere tale da
consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia
a ruote.
6. Attraversamenti pedonali.
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti
pedonali devono essere illuminati nelle ore
notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento
pedonale, potrà essere differenziato mediante
rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare
la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle
persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione,
devono essere dotati di avvisatori
acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non
vedenti e, ove necessario, di comandi manuali
accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento
da parte di persone che si muovono
lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è
emanata con decreto del Ministro dei lavori
pubblici.
7. Scale e rampe.
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai
punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236. I percorsi che superano i 6 metri di
larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano
centrale.
8. Servizi igienici pubblici.
1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti
4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista
l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un
lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
9. Arredo urbano.
1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche
commerciali, con funzione di arredo urbano da
ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo
i criteri di cui all'art. 4 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati
in posizione tale da essere agevolmente
visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma
2, nonché le strutture di sostegno di linee
elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica
e comunque di apparecchiature di qualsiasi
tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio
e di intralcio, anche a persone su sedia a
ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale
devono essere sempre dotati di almeno una
unità accessibile.
10. Parcheggi.
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3
e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso
di marcia, la lunghezza deve essere tale da
consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra
un veicolo e l'altro. Il requisito si intende
soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore
a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto
riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi
dissuasori.
11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone
disabili.
1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art.
12 viene consentita, dalle autorità competenti
la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio,
purché ciò non costituisca grave intralcio
al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione
per motivi di sicurezza pubblica, di
pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero
quando siano stati stabiliti obblighi o
divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando
sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza
di eventuali motivate condizioni e
cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone
a traffico limitato" e "nelle aree pedonali
urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), qualora è
autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli
per l'espletamento di servizi di trasporto di
pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali
riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico
collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi
consentita anche ai veicoli al servizio di persone
invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art.
12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta,
muniti di dispositivi di controllo della
durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono
essere riservati gratuitamente ai detentori
del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti
disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di
cui alla figura 79/a art. 120 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (2) (2/cost).
12. Contrassegno speciale.
1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito
di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (2), che deve essere apposto
sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio
nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa
anche alla categoria dei non vedenti.
TITOLO III
Struttura edilizia in generale
13. Norme generali per gli edifici.
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alle generalità
dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello
di accessibilità degli spazi interni tale da
consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che
al personale in servizio, secondo le disposizioni di
cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici,
il necessario requisito di accessibilità si
considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso
all'edificio fruibile anche da parte di
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi
possono articolare o limitare il criterio generale
di accessibilità in relazione alla particolarità
del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti
specifici settori, quali sicurezza,
contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc.,
devono essere studiate o adottate, nel
rispetto di tale normative, soluzioni conformi alle disposizioni
del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di
cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di
edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi
relativi agli impianti tecnici di
sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria
utile.
14. Modalità di misura.
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi
e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la
sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14
giugno 1989, n. 236.
15. Unità ambientali e loro componenti.
1. Per le unità ambientali e loro componenti come
porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali
degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze,
percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori,
servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono
le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989,
n. 236.
16. Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti.
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro
componenti come percorsi, pavimentazioni e
parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
17. Segnaletica.
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto
4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
18. Raccordi con la normativa antincendio.
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando
le disposizioni vigenti in materia di
sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto
4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
TITOLO IV
Procedure
19. Deroghe e soluzioni alternative.
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili
solo per gli edifici o loro parti che, nel
rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere
realizzati senza dar luogo a barriere
architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui
accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme
del presente regolamento in caso di
dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi
strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 (3), e all'art. 2
della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (4), la deroga è
consentita nel caso in cui le opere di adeguamento
costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del
bene tutelato, in tal caso il soddisfacimento del
requisito di accessibilità è realizzato attraverso
opere provvisionali ovvero, in subordine, con
attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente
ancorate alle strutture edilizie. La
mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata
con la specificazione della natura e
della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è
demandata l'approvazione del progetto e della
stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo.
La stessa deroga viene inoltre comunicata alla
Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così
come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché
rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4
dello stesso decreto.
20. Elaborati tecnici.
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le
soluzioni progettuali e gli accorgimenti
tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni
di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione
di merito, gli elaborati tecnici devono essere
accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione
delle soluzioni progettuali e delle
opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche,
degli accorgimenti tecnico-strutturali
ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione
di cui al comma 2 corredata dai grafici
necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle
alternative e dell'equivalente o migliore qualità
degli esiti ottenibili.
21. Verifiche.
1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (5), è fatto obbligo di allegare
ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la
dichiarazione del professionista che ha
progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati
alle disposizioni contenute nel regolamento
stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni
tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione
del progetto, l'accertamento e
l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione
di non conformità del progetto o il mancato
accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative
devono essere motivati.
22. Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.
1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita
ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi
tecnici derivanti dall'applicazione della
presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte
di aggiornamento e modifica, nonché il
parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche
di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli
istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre
soluzioni alternative alla commissione la
quale, in caso di riconosciuta idoneità, può
utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente
regolamento.
TITOLO V
Edilizia scolastica
23. Edifici scolastici.
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche,
comprese le università e delle altre istituzioni di
interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare
la loro utilizzazione anche da parte di
studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di
cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne
quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie
per assicurare lo svolgimento delle
attività didattiche devono avere caratteristiche particolari
per ogni caso di invalidità (banchi, sedie,
macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza
ascensore, la classe frequentata da un alunno non
deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno
raggiungibile mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe.
TITOLO VI
Servizi speciali di pubblica utilità
24. Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane.
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano,
devono essere riservati a persone con
limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti
a sedere in prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è
consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un'autovettura del convoglio deve
essere riservata una piattaforma di spazio
sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di
sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi,
collocati in modo idoneo per
consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso
e lo stazionamento su sedia a ruote,
anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda
dei dislivelli, al fine di consentire alle
persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a
ruote al piano di transito della vettura della
metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su
strada ad uso pubblico devono rispondere alle
caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro
dei trasporti 18 luglio 1991.
25. Treni, stazioni, ferrovie.
1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate
di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi
di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse
ed ai treni alle persone con difficoltà di
deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche
degli impianti ferroviari è consentito il
superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli
superiori a m. 3,20. In assenza di rampe,
ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento
da un marciapiede ad un altro, il disabile su
sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio
a raso purché accompagnato da personale di stazione
appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto
dall'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (6).
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio
di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1,
deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate
dal personale ferroviario, mediante
l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente
pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a
ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve
essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze
da porre in composizione di alcuni
treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare
i treni ed i servizi offerti alla clientela
portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio
"orario ufficiale".
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di
posti a sedere per le persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto
gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito
in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione
al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni
fornite dal dipartimento per la famiglia e la
solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo
e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio
ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative
modalità di finanziamento nonché i criteri di
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle
norme di cui al presente articolo, entro i
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per
gli edifici e per gli impianti delle stazioni
e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale
ferroviario sia in via temporanea che in via
permanente.
26. Servizi di navigazione marittima: navi nazionali.
1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili
per persone con impedita capacità motoria
o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote,
devono avere dimensioni adeguate all'agevole
passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare
pertanto soglie o scalini. Per il passaggio
della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore
a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono
avere pendenza modesta, e comunque
non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati
speciali accorgimenti per garantirne la sicura
agibilità per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere
il passaggio fino all'area degli alloggi
destinati alle persone con impedita capacità motoria
o sensoriale con percorso sullo stesso ponte,
ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli
alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona
antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali
da permettere lo sbarco della persona con
impedita capacità motoria o sensoriale dall'autovettura,
e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la
manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3, raccordato da rampe deve
essere privo di ostacoli, con eventuali
dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza,
nel caso di impiego di sedie a ruote non
inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve
essere rivestita con materiale
antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere
altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote
devono avere le caratteristiche rispondenti alle
norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non
essendo ammesse scale se non di
emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle
norme dell'art. 7 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli
alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo
ponte, deve essere tale da consentire, in caso
di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di
salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi
e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi
di ostacoli; porte, comprese quelle di locali
igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste
di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti
antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di
segnalazione per chiamata del personale di
servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale; locali igienici
riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art.
15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità
veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi,
catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere
ragionevole e praticabile l'applicazione
delle disposizioni di cui sopra.
27. Servizi di navigazione interna.
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi
almeno metri uno, essere idonei al
passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e
comunque non superiore all'8 per cento,
salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne
la sicura agibilità per l'incolumità delle
persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve
essere ricavata una superficie di pavimento
opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo
gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità
veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi,
catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere
ragionevole e praticabile l'applicazione
delle disposizioni di cui sopra.
28. Aerostazioni.
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi
per consentire un percorso continuo e senza
ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa.
Qualora non siano presenti pontili di
imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore
a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere
le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e
11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento
dei passeggeri debbono avere le caratteristiche
di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione
di sedie a ruota per garantire, per
quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.
29. Servizi per viaggiatori.
1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere
accessibili.
30. Modalità e criteri di attuazione.
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti
le modalità e i criteri di attuazione delle norme
del presente regolamento relative al trasporto pubblico di
persona.
31. Impianti telefonici pubblici.
1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici
da parte anche di persone con ridotte o
impedite capacità motorie o sensoriali sono adottati
i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di
provincia, deve essere installato in posizione
accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima
di 0,90 m dal pavimento e
convenientemente isolato sotto il profilo acustico. Negli
uffici anzidetti, con un numero di cabine non
inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e
attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale
cabina telefonica e il pavimento
esterno non deve essere superiore a cm. 2,5; la porta di accesso
deve avere una luce netta minima di
0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza
minima di 0,90 m dal pavimento;
sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi
un sedile ribaltabile a scomparsa avente
piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta
elenchi deve essere posta ad una altezza
di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite
con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente
in un quinquennio, deve
essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella
sede del locale posto telefonico pubblico,
almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla
lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste
a disposizione del pubblico deve essere
rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per
cento degli apparecchi posti a disposizione del
pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore
a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati
secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli
comuni interessati.
32. 1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1978, n.
384 (7).
Allegato A
Accessibilità
- Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro
Allegato B
Accessibilità
condizionata - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo
azzurro
Allegato C
Simbolo con figura
e bordo bianco su fondo azzurro
Appendice
Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche (8).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1996, n. 227,
S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti circolari:
- Ministero dell'interno: Circ. 27 maggio 1999, n. 7/99;
- Ministero delle finanze: Circ. 4 dicembre 1996, n. 281/T;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 19 dicembre
1996, n. 162.
(2) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(2) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio
2000, n. 328 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000,
n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, sollevata in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
(2) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(3) Riportata alla voce Bellezze naturali.
(4) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre
d'arte e musei.
(5) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(6) Riportato alla voce Ferrovie dello Stato.
(7) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(8) L'appendice contiene il testo del D.M. 14 giugno 1989,
n. 236, che è riportato autonomamente
nell'Opera.
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