| REGIONE LAZIO
Assessorato All’Urbanistica e Casa
Circolare prot. 22.11.2001, n. 163383
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Da varie segnalazioni ed in numerose occasioni è emerso
che le disposizioni in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche vengono frequentemente disattese.
Va peraltro considerato che, nel mondo attuale, creare una
possibilità concreta di fruizione turistica per una
"utenza ampliata" costituisce senza dubbio una ulteriore
possibilità di sviluppo.
Ai sensi della L.R. n. 36/97, art. 4, possono essere effettuati,
e finanziati, interventi di recupero del patrimonio edilizio
finalizzati alle attività agrituristiche che si configurano
certamente come attività "aperte al pubblico".
Nello specifico, al proposito di tali interventi di recupero,
la legge n. 104/92, art. 24, prevede che tutte le opere edilizie
riguardanti edifici privati aperti al pubblico "che
sono suscettibili di limitare l’accessibilità
e la visitabilità" devono essere
progettate e realizzate senza barriere architettoniche.
Pertanto nei progetti e nelle esecuzioni devono essere rispettate
le prescrizioni tecniche di cui al DM LL. PP. n. 236/89.
Ne discende che per le autorizzazioni da parte dell’Amministrazione
comunale finalizzate all'esercizio delle attività agrituristiche
prima di emettere la eventuale “pronuncia di
accoglimento”, (L.R. 36/97, art. 8), deve essere verificata
ed esplicitata dall’Ufficio tecnico la conformità
alle citate prescrizioni per la fruibilità generalizzata.
A rafforzare tale necessità è opportuno evidenziare
che il D. Lgs 18/5/01 n. 228, all’art. 3, prevede che,
qualora le attività agrituristiche riguardino immobili
di interesse ambientale, storico e archeologico, possano essere
predisposte anche opere provvisionali finalizzate al superamento
delle barriere architettoniche.
A maggior ragione, quindi, l’obbligo delle
prescrizioni per la fruibilità generalizzata vale per
gli immobili che non risultino vincolati.
Peraltro, allo scopo di agevolare il compito delle Strutture
preposte alle verifiche, sembra opportuno fornire alcune “linee
guida” relative ai requisiti necessari per il rispetto
delle normative vigenti:
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Possibilità, per le persone con difficoltà
di deambulazione, di accedere e sostare, col veicolo al
loro servizio, nelle vicinanze delle strutture ove vengono
svolti servizi o effettuate prestazioni attinenti le attività
agrituristiche (alloggi, campeggi, punti di ristoro, chioschi
– bar, vendite prodotti locali ecc.); |
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Almeno una quota parte degli spazi adibiti alle diverse
attività (ricettività, ristorazione, ecc.)
deve risultare accessibile anche alle persone con ridotta
o impedita mobilità; |
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Almeno una quota parte dei servizi igienici deve risultare
accessibile, facendo ricorso, ove il caso anche a “soluzioni
alternative” da individuare su specifiche situazioni
relative agli immobili esistenti. |
Sugli argomenti in oggetto, compreso quello delle "soluzioni
alternative" si rimanda a quanto contenuto nella D.G.R.
424 del 27/3/01, avente per oggetto Normativa barriere architettoniche,
verifiche ed autorizzazioni. Linee guida pubblicata sul B.U.R.
n. 17 del 20/06/01, S.O. n. 4.
Inoltre, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 41/86,
art 32, occorre tener presente che, per quanto riguarda eventuali
richieste di finanziamento per le attività agrituristiche
in argomento, non possono essere erogati dallo Stato
o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la
realizzazione di progetti in contrasto con le norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si invitano le Amministrazioni
in indirizzo a mettere in atto ogni opportuna disposizione
per il rispetto delle norme in argomento.
Il Dirigente dell'Area 13/O (Arch. Fabrizio Vescovo)
Il Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa (Arch.
Massimo Rinversi)
L'Assessore (Armando Dionisi)
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