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Introduzione
Prima di affrontare il problema delle norme, leggi e regolamenti
specifici appare indispensabile fare chiarezza su alcuni concetti
essenziali che devono, a nostro avviso, costituire la base
di qualsiasi approfondimento successivo. In questa sede non
si vuole parlare soltanto di “barriere architettoniche” e
della loro eliminazione, ma di tutto ciò che attiene
l'accessibilità, cioè la fruibilità,
la sicurezza ed il comfort dell'ambiente urbano e più
in generale dello spazio costruito. In base alla definizione
di “accessibilità”, contenuta nell'art. 2 del D.M.
236/'89, la progettazione deve tendere ad un ambiente privo
di fonti di pericolo, di fonti di affaticamento o di disagio
e necessariamente privo di barriere architettoniche. Ad esempio
si pensi ad una qualsiasi scala, essa rappresenta un ostacolo
per chi non può superarla e comunque una fonte di affaticamento
per chi ci riesce. Essa inoltre costituisce, per tutti, anche
una fonte di pericolo: quante persone, specie se anziane,
pur non avendo alcun problema particolare hanno perso l'equilibrio
e sono cadute? Bisogna, quindi, tenere sempre presente la
necessità di eliminare questi tre elementi: barriere
architettoniche, fonti di pericolo e fonti di affaticamento.
In questi anni si è parlato spesso del problema dell'accesso
e degli ostacoli architettonici senza fare mai gli indispensabili
collegamenti con le “fonti di affaticamento” che sono una
vera e propria “barriera” che limita sensibilmente la possibilità
di azione da parte di molte persone. Un'altro concetto essenziale
di cui occorre sempre tener conto è quello relativo
alla definizione di “disabile”. Spesso coloro che pensano
all'accessibilità hanno come unico riferimento la persona
su sedia a ruote, il paraplegico. Questo è un errore
sostanziale che porta a sottovalutare molti problemi della
città “scomoda” che è fortemente limitante anche
per un gran numero di persone con ridotte capacità
motorie o sensoriali. Si immagini un lungo percorso pedonale,
anche senza gradini, come ad esempio uno di quelli all'interno
della Stazione Termini. Il luogo dove il taxi o il veicolo
privato può lasciare una persona in difficoltà
di movimento dista dall'ultima vettura di un convoglio ferroviario
circa 650-700 m. La persona che usa la sedia a ruote non ha
particolari problemi nel percorrere questa notevole distanza
mentre li ha chi ha forti difficoltà nel camminare.
Tale dimensione sembra facilmente percorribile perché
non ci sono gradini né dislivelli di quota: quindi
una persona su sedia a ruote, abile nel muovere le braccia,
può agevolmente superare questo sforzo, invece una
persona anziana o che soffre di problemi collegati alla deambulazione
ha sicuramente notevoli svantaggi e in certi casi può
trovarsi in situazioni insuperabili. Queste osservazioni appaiono
opportune perché le soluzioni tecniche che vengono
generalmente immaginate dai progettisti sono, nei casi migliori,
realizzate in funzione della persona che si sposta su sedia
a ruote. Spesso senza alcuna chiarezza di idee; quasi sempre,
infatti, le rampe hanno pendenze eccessive rispetto alla loro
lunghezza e vengono realizzate con materiali sdrucciolevoli:
sono scomode anche se sono “a norma”. Infatti la norma va
sempre interpretata e vanno capite le vere esigenze dell'utenza,
disabile e non. È estremamente importante considerare
le diverse forme di disabilità tenendo conto del fatto
che attualmente non esistono statistiche precise che possano
dare indicazioni certe sui vari aspetti di un problema così
complesso. Il numero delle persone anziane è in notevole
aumento ed esse non sono, generalmente, considerate “handicappate”
anche se spesso hanno delle sensibili limitazioni, non particolari,
dovute al solo passare degli anni. Altre difficoltà
incontrano le persone cardiopatiche, con vari livelli di gravità.
Esse si trovano spesso di fronte a diverse situazioni di svantaggio.
Ancora più frequenti sono i disagi dovuti alle “banali”
ma diffusissime artrosi e artriti. Non va neppure sottovalutato
che molte patologie provocano delle disabilità “part-time”;
ci sono giorni in cui ciascuno di noi è più
o meno “abile” nel compiere determinati movimenti o particolari
sforzi fisici. Anche l'obesità costituisce un notevole
problema; infatti l'eccessivo peso crea molte difficoltà
di movimento e situazioni di disagio in una città piena
di ostacoli e di spazi a volte troppo angusti (cabine telefoniche,
ascensori, etc.).Tutti questi aspetti vanno tenuti ben presenti
perché moltiplicati per il numero notevole di persone
che ne sono interessate rendono il problema piuttosto rilevante
e con ricadute sociali. Secondo stime elaborate dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità le persone che hanno difficoltà,
più o meno sensibili, nello spostarsi nell'ambito del
tessuto urbano e del territorio più in generale, rappresentano
una percentuale molto elevata stimata in oltre il 20% della
popolazione. A fronte di questa variegata realtà esiste
invece una tendenza frequente da parte di alcune persone,
in particolare negli ambienti burocratici e nelle Pubbliche
Amministrazioni, a considerare in modo schematico i problemi
degli “handicappati” senza comprendere appieno il senso delle
reali esigenze e conseguenti difficoltà. Un mio carissimo
amico, Enzo Aprea, come giornalista della RAI ha svolto attivamente
la sua professione girando per il mondo fino all'età
di 44 anni, poi a causa di una malattia tremenda (morbo di
Burgher) è cominciata la sua pesante sofferenza; ha
dovuto essere operato in più occasioni e negli ultimi
anni della sua vita ha subito amputazioni successive alle
gambe e alle braccia. Durante il periodo della sua grave malattia
si dedicava a spiegare agli altri che cosa fosse l'universo
dell'handicap e diceva molto giustamente: “che vuol dire handicappato
o peggio portatore di handicap? Questo termine è una
cosa terribile che mi fa sentire ancora di più gli
svantaggi di cui soffro, parliamo invece di “persone con particolari
necessità”. Io ad esempio non sono “handicappato” nella
mia attività professionale, sono un bravo giornalista
ma per tante azioni quotidiane ho bisogno di aiuti particolari".
Non a caso, nel D.M. n°236 del 1989, che ha un notevole
numero di elementi positivi e di concreti suggerimenti,
non si legge mai la parola “disabile”, “menomato”, “handicappato”
o “portatore di handicap”: questi termini sono stati correttamente
sostituiti dalla dizione “persone con ridotte o impedite capacità
motorie o sensoriali”. Va fatta anche un'attenta riflessione
sulla quantità degli svantaggi che si presentano per
la intera collettività a causa delle nostre città
scomode e piene di ostacoli. Molte persone col passare degli
anni sono costrette, per via delle barriere architettoniche,
a limitare la loro attività fisica pur essendo ancora
in grado di svolgere in maniera positiva le loro attività
lavorative di tipo intellettivo, professionale. La collettività
si autolimita perciò non consentendo a questi individui,
considerati “disabili” o “handicappati”, di estrinsecare le
loro preziose capacità, a volte ancora notevoli anche
sotto il profilo “produttivo”. Bisognerebbe invece fare in
modo che essi potessero svolgere le loro attività lavorative
ed avere una vita di relazione, andare al teatro, incontrare
gli amici e svolgere una vita più “normale” possibile.
Il concetto da sviluppare quindi è che lo Stato deve
mettere in grado i cittadini meno fortunati di altri di svolgere
le proprie potenzialità al meglio diminuendo per quanto
possibile gli svantaggi e utilizzando appieno le loro disponibilità
anche se limitate o “residue”. In sintesi una città
che continua ad avere ostacoli di vario genere è una
città “handicappata” e fortemente diseconomica oltre
che essere certamente discutibile dal punto di vista umano
e sociale. Sociologi urbani hanno dedicato svariati saggi
su questo delicato argomento e sono generalmente concordi
nel dichiarare che il non provvedere all'eliminazione delle
barriere architettoniche è anche un “cattivo affare”
per la collettività. Purtroppo l'accezione comune da
parte di molti settori dello Stato e degli Enti Pubblici è
tuttora quella che la loro eliminazione porterebbe un eventuale
beneficio solo per quelle poche persone “handicappate”. Questo
ragionamento errato moltiplicato per migliaia di casi porta
a delle concrete ingiustizie e a notevoli diseconomie generali,
basti pensare, solo per fare un esempio, al caso della possibilità
di fruire di spazi per spettacoli teatrali. Ormai non ci sono,
per notevoli fasce di popolazione, grosse limitazioni dal
punto di vista economico ma svariate persone che intendono
andare a teatro spesso si trovano nell'impossibilità
“architettonica” di poterlo fare. Il non rendere i teatri
accessibili a tutti fa diminuire sensibilmente il numero degli
spettatori perché coloro che devono rinunciare a fruire
di queste attrezzature non sono solo le persone con ridotta
mobilità ma anche, spesso, i conviventi o gli amici.
Bisogna quindi considerare anche questi effetti indotti in
relazione al potenziale mercato. Negli Stati Uniti d'America
da oltre 20 anni esiste una vera “cultura dell'accessibilità”.
Basti considerare il contenuto di molti film che vengono trasmessi
in televisione per rendersi conto che spesso nel loro contesto
viene inserito, in positivo, un personaggio che usa la sedia
a ruote: questo per fare si che nell'immaginario collettivo
venga recepito anche questo aspetto come una situazione “normale”
e non come anomalia. Per fare un'altro esempio concreto relativo
al modo di affrontare questi problemi negli USA è bene
sapere che un'Associazione di paraplegici insieme ad un'Associazione
di Albergatori ha prodotto un interessante manuale che fornisce
suggerimenti su come rendere più confortevoli gli alberghi
ed i motels. Esso contiene numerosi esempi per l'adeguamento
degli edifici, ed il potenziamento dell'accessibilità.
Tutto ciò ovviamente anche con l'ottica pragmatistica
di aumentare la fascia di utenza e quindi la clientela. È
questo uno degli aspetti che dobbiamo far maturare nel nostro
Paese, superando anche le difficoltà di operare nell'ambito
di città storiche e di monumenti “vincolati” sui quali
si interviene per operazioni di recupero o per cambi di destinazione
d'uso generalmente senza tenere conto di queste norme che
rappresentano anche il livello di civiltà di una Nazione.
Quello dell'accessibilità urbana è un problema
di vasta portata che si può risolvere solo con costanza
e gradualmente: occorre essere convinti della necessità
di raggiungere l'obiettivo di uno spazio costruito, urbano
ed edilizio, adatto a tutti i cittadini compresi coloro che
appartengono alle categorie svantaggiate. Tale concetto dovrebbe
essere assimilato da ognuno di noi nel proprio lavoro quotidiano
come tecnico o professionista. Ciascuno dovrebbe cercare di
intervenire modificando, anche di poco, la realtà in
cui opera anche attraverso modesti ma costanti interventi.
In tal modo si avrebbe, nel tempo, una ricaduta certamente
positiva sulla città. La finalità da perseguire
è quella di potenziare l'autonomia di ciascuno consentendo
l'accesso agevole e la fruizione generalizzata di tutto
l'habitat in cui si svolge la nostra esistenza.
Quadro delle
disponibilità normative
Esaminiamo ora, in modo sintetico, le disponibilità
normative del nostro Paese. La norma ha una sua importanza
per quanto riguarda obblighi e suggerimenti ma di per se non
è certo sufficiente ad ottenere risultati positivi
generalizzati se non è supportata da un valido convincimento
e da coerenti comportamenti da parte di tecnici ed amministratori.
Esistono svariate leggi, decreti, circolari e direttive su
questa complessa disciplina dell'accessibilità. Fino
a poco tempo fa si era, purtroppo, in presenza di 2 diversi
filoni normativi: uno da applicarsi nel caso di edifici di
proprietà pubblica e l'altro per quelli di proprietà
privata. Col D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 questi due
filoni sono stati tra loro raccordati riconducendo tutte le
Norme Tecniche ad un unico riferimento (D.M. 236/89) di cui
si farà cenno successivamente. Gli edifici di proprietà
pubblica, come università, scuole, ospedali, stazioni
ferroviarie, aeroporti, dovevano applicare le prescrizioni
ed i parametri di un obsoleto filone normativo che faceva
riferimento al D.P.R. n. 384/78. quest'ultimo è stato
abrogato e sostituito con il D.P.R. n. 503 del 24.07.1996
- Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Invece
gli edifici di proprietà privata e quelli di edilizia
residenziale pubblica fanno capo all'altro provvedimento chiave
che è il D.M. n.236/89. Detti edifici possono essere
sia residenziali che non residenziali, come ad esempio teatri,
uffici, cinematografi, centri commerciali, negozi, sale di
riunione, alberghi, ristoranti, locali notturni.
Il D.P.R. n. 384 del
1978
Il primo decreto citato aveva come base il fatto che per
l'accessibilità potesse essere stabilita una dimensione
ottimale degli spazi costruiti per qualunque tipo di situazione
e questo non può considerarsi un atteggiamento corretto.
Si prescriveva, ad esempio, “l'ascensore per gli handicappati”
come se dovesse prevedersi un ascensore dedicato esclusivamente
alle persone con difficoltà motorie: venivano prescritte
dimensioni minime decisamente eccessive (150x137 cm.), cioè
un ascensore per 11-12 persone, che quindi necessitava di
spazi e di finanziamenti consistenti. La logica e la tecnica
professionale suggeriscono invece di dimensionare gli ascensori
in base al numero di piani e alla tipologia edilizia, rapportandoli,
ovviamente, alla frequenza media degli utenti che può
essere prevista per quell'edificio. Molte Amministrazioni
comunali, specie quelle di piccola entità, sono state
perciò scoraggiate a modificare i propri edifici in
base a tali eccessivi parametri dimensionali per cui spesso
si concludeva drasticamente che l'ascensore non poteva essere
installato. Anche per questi motivi le leggi e le norme che
peraltro fin dal lontano 1971 sono cogenti e prescrivono l'obbligo
dell'accessibilità per gli edifici pubblici e per quelli
privati aperti al pubblico mediante l'eliminazione delle barriere
architettoniche sono rimaste spesso lettera morta, con pesanti
ricadute negative sulla collettività. Il D.P.R. 384/78
è quindi rimasto in vigore, con tutte le sue limitazioni
fino al 27 settembre 1996 e per gli edifici pubblici di nuova
costruzione è stato, purtroppo, un riferimento obbligato
anche se, dal punto di vista dei criteri progettuali, dei
parametri dimensionali e dell'ingegneria legislativa, era
da tempo considerato un provvedimento decisamente obsoleto.
Il nuovo D.P.R. che lo ha sostituito integralmente, raccordando
le nuove norme tecniche per gli spazi e gli edifici pubblici
con quelle del D.M. n. 236/89, ha tenuto conto di questi aspetti
essenziali. Negli anni e con il tempo e le esperienze effettuate
si è constatato, invece, che esiste la possibilità
di risolvere più realisticamente i problemi della accessibilità
senza dover ricorrere necessariamente a dimensioni eccessive,
magari facendo ricorso a “soluzioni alternative” non sempre
codificate. Altro esempio che ha reso difficile l'applicazione
della normativa di questo decreto è quello relativo
ai servizi igienici. Era prescritto che il servizio igienico,
per essere accessibile a persone su sedia a ruote, dovesse
avere dimensioni minime di 180 x 180 cm, con una rigida descrizione
per la disposizione della porta, del wc e lavandino, oltre
che dei maniglioni. Molto spesso nella realtà le situazioni
si presentano molto differenziate da caso a caso ed è
importante poter ragionare sulle “prestazioni” e sui criteri
informatori relativi alle “esigenze” delle persone disabili
per risolvere i problemi, non solo su rigide “misure ottimali”
degli spazi e delle attrezzature. Non è possibile immaginare
che un servizio igienico debba essere realizzato sempre nello
stesso modo e comunque non esiste un servizio igienico ottimale
per tutti i tipi di disabilità; a seconda del problema
si può trovare più comoda una soluzione o un'altra.
Spesso, quindi, per i locali pubblici occorre individuare
soluzioni di “compromesso”. Tale rigidità della norma
si è dimostrata rilevante non tanto per la realizzazione
dei nuovi edifici pubblici quanto per l'adeguamento di quelli
esistenti. In sintesi, allo stato attuale, le principali norme
per gli edifici di proprietà pubblica sono contenute
nell'art.27 della legge 118/71, che tutt'oggi è vigente,
e nel D.P.R. n. 503 del 24.07.1996, che in seguito verrà
commentato, il quale costituisce il Regolamento di esecuzione
della legge stessa.
La Legge n.41 del 1986
Il 28 febbraio 1986 fu emanata la legge n.41 (Finanziaria).
L'art. 32, in essa contenuto, ha introdotto molte importanti
novità. Va rilevato che questa legge non ha come oggetto
specifico le persone disabili o le barriere architettoniche
ma è una legge finanziaria dello Stato italiano. L'osservazione
è importante perché può far riflettere
sul fatto che una città piena di ostacoli deve essere,
a ragione, considerata anche una città diseconomica.
Questo lo si evince anche da diversi commi del citato art.
32.
Esso, tuttora in vigore, prescrive, tra l'altro, alle Amministrazioni
pubbliche procedure corrette e apparentemente ovvie quale
ad esempio: non possono essere approvati progetti di opere
pubbliche che non siano conformi alle norme sulla eliminazione
delle barriere architettoniche e non possono essere finanziati
con denaro pubblico progetti o opere edilizie che siano difformi
da quanto prescritto dalla normativa in vigore per l'accessibilità.
Lo stesso articolo obbliga, inoltre, tutti gli Enti Pubblici
a dotarsi di uno specifico “Piano per l'eliminazione delle
barriere architettoniche” relativo ai propri edifici senza
però fissare un limite massimo di tempo entro cui si
debba provvedere ad adeguare gli edifici stessi. Detto piano,
riferito agli edifici esistenti, deve provvedere all'individuazione
delle barriere architettoniche e predisporre la progettazione
di massima per adeguare gli stessi alla normativa sull'accessibilità
stabilendo anche le priorità in un programma temporale.
In questo modo molte Amministrazioni comunali sono state sollecitate
ad effettuare una opportuna ricognizione, un utile censimento
degli edifici di loro proprietà; il Comune di Roma,
per la grande quantità dei suoi immobili, ha notevoli
problemi al riguardo e quindi deve ancora provvedere ad elaborare
un piano organico per tutto il suo territorio. La logica della
legge n.41 è stata quella di avere come base di avvio
per l'adeguamento degli edifici esistenti un reale stato di
fatto: ogni Comune avrebbe dovuto provvedere, entro il 1987,
alla predisposizione del Piano per risolvere i problemi relativi
ai singoli edifici, prevedendo anche un programma finanziario
scaglionato nel tempo. Gli effetti di questa Legge 41 sono
stati positivi. Tuttavia per risolvere i numerosi e difficili
problemi dell'accessibilità non è certo sufficiente
la sola produzione legislativa: la cosa importante è
quella di perseguire questa finalità, sulla base di
chiari convincimenti, anche a piccoli passi, proseguendo sempre
nella stessa direzione. Se ad esempio un edificio comunale
deve essere “messo a norma” per quanto riguarda le prescrizioni
antincendio, si deve positivamente cogliere l'occasione per
risolvere contestualmente anche i problemi della accessibilità.
Nel nostro Paese si emanano, invece, tante leggi, spesso in
modo scoordinato tra di loro, per cui i provvedimenti che
hanno obbligato ad applicare la normativa antincendio hanno
generalmente prodotto situazioni con ulteriori ostacoli: costruendo
scale antincendio esterne si sono create altre barriere architettoniche
che poi, forse in base ad altre leggi dello Stato e
quindi con altri finanziamenti, dovranno essere rimosse successivamente.
I progettisti dovrebbero responsabilmente operare in modo
da fare, con il loro lavoro, una sintesi di tutti i provvedimenti
settoriali e trovare soluzioni (non ce n'è mai una
sola) che consentano di risolvere contestualmente le esigenze
dei diversi filoni normativi. Quanto sopra accennato e quanto
viene successivamente specificato al proposito del recente
D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 riguarda essenzialmente gli edifici
di proprietà pubblica. L'altro “pacchetto” normativo,
relativo agli edifici di proprietà privata, residenziali
e non, ha come riferimento di base la legge n. 13/'89 che
per certi versi è da considerarsi fortemente innovativa,
ed il suo regolamento di esecuzione che è costituito
dal D.M. 236/89.
La Legge n.13 del 1989
Già dal titolo, “Disposizioni per favorire il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati”, appare evidente che le disposizioni per favorire
la fruizione degli spazi costruiti vengono estese a tutti
gli edifici privati, residenziali e non, in sede di nuova
costruzione o di ristrutturazione degli stessi. Diversamente
la legislazione precedente alla L.13/89 aveva come campo di
applicazione delle prescrizioni normative le opere e gli edifici
pubblici e quelli privati “aperti al pubblico” (art.27, L.118/‘71)
e, solo marginalmente ed in modo poco significativa, gli interventi
di edilizia residenziale pubblica (art. 17, D.P.R. 384/‘78).
Pertanto appare determinante la portata dell'art.1, punto
1, il quale si riferisce, in modo generale, alla “costruzione
di nuovi edifici ovvero alle ristrutturazione” degli stessi,
compresi quelli per l'edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata. Qualsiasi progetto perciò deve essere
elaborato in modo da risultare accessibile o visitabile da
tutti, compresi coloro che usano la sedia a ruote e solo in
pochi casi può essere considerato sufficiente il requisito
dell'accessibilità. Gli standards prestazionali e le
modalità tecniche con cui dovevano essere progettate
e verificate tali caratteristiche qualitative
degli spazi costruiti venivano dalla legge demandati al Regolamento
da approvarsi con apposito decreto del Ministero dei LL.PP.
(art. 1, punto 2). Detti standards sono diversi da quelli
di cui al D.P.R. N. 384/‘78, e già nella legge 13 vengono
fissati alcuni essenziali criteri per la progettazione. Da
questi emergono linee di riferimento innovative e determinanti
nei confronti degli standards minimi che consentono l'uso
generalizzato dei complessi e delle unità immobiliari
ovvero, in alcuni casi, che consentano la possibilità
di adeguamenti agevoli degli edifici nel momento in cui si
rendessero necessari per raggiungere la completa accessibilità.
Pertanto il decreto ministeriale, che è stato successivamente
emanato nel giugno '89 ed ha valore di Regolamento di attuazione
della Legge stessa, ha il compito, tra l'altro, di attribuire
più precisi significati e valori ai termini di “accessibilità”,
“visitabilità” ed “adattabilità”. Essi infatti
rappresentano tre livelli qualitativi della progettazione
e della realizzazione degli spazi costruiti. Il livello più
completo (accessibilità) consente la totale fruibilità
di tutto l'immobile anche alle persone su sedia a ruote, quello
intermedio (visitabilità) consente di accedere e di
poter fruire degli spazi e dei servizi necessari per la funzione
ivi svolta, mentre quello più ridotto (adattabilità)
individua le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici che
consentano di adattare gli edifici, nel tempo, senza dover
effettuare opere complesse e molto costose. L'obbligo per
il progettista di allegare (art.1, punto 1) la “dichiarazione
di conformità” degli elaborati alle disposizioni della
Legge n.13/‘89 contribuisce certamente a responsabilizzare
anche i tecnici abilitati ed i rispettivi Ordini, i collegi,
i professionisti liberi e quelli dipendenti dalle Amministrazioni
pubbliche, sull'aspetto essenziale dell'accessibilità
degli spazi costruiti, per una fruizione degli stessi da parte
di tutti i cittadini. Per i tecnici inadempienti possono pertanto
verificarsi conseguenze negative pesanti con risvolti anche
di tipo penale; all' art. 1, punto 3, vengono considerate
esplicitamente, oltre gli ascensori, nuove attrezzature tecniche
per il sollevamento (piattaforme elevatrici, montascale, etc.).
L'art. 2 contiene modifiche al Codice civile tendenti a rendere
meno complesse le innovazioni condominiali aventi la finalità
di eliminare barriere architettoniche o di realizzare
opere in favore di persone non vedenti; Alcune semplici installazioni
o modifiche possono essere realizzate direttamente e a proprie
spese dai condomini interessati, qualora non vengano assunte
deliberazioni positive da parte del condominio; questo in
molti casi può risultare determinante.
Sempre per facilitare le operazioni di adeguamento degli immobili,
ai fini dell'accessibilità, l'art.3 introduce la possibilità
di “derogare” ai vigenti Regolamenti Edilizi comunali per
quanto concerne le distanze anche per gli spazi interni quali
cortili, chiostrine o spazi di uso comune. Diviene in tal
modo possibile anche l'installazione di ascensori in spazi
interni di limitata ampiezza. Altra innovazione concettuale
profonda che viene introdotta con la legge 13/89 è
quella di considerare l'obbligo di adeguamento alla normativa
per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche per
gli edifici e per le opere di particolare valore storico o
ambientale vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39.
Al proposito vengono anche previsti dagli art.4 e 5, tempi
“perentori” abbastanza contenuti per il rilascio delle relative
autorizzazioni da parte degli Organi competenti (Regione e
Ministero Beni Culturali) che possono contenere specifiche
prescrizioni o soluzioni alternative comunque nell'ottica
di risolvere il problema.
Viene cioè introdotto il “silenzio-assenso” nel caso
di mancato pronunciamento autorizzativo. Questo può
essere negato solamente qualora l'intervento provochi un “serio
pregiudizio” del bene tutelato. In questo caso il diniego
deve comunque essere motivato “con la specificazione della
natura e della serietà del pregiudizio e della sua
rilevanza”, con riferimento a tutte le soluzioni alternative
prospettate dall'interessato. L'aspetto di cui sopra va considerato
in tutta la sua portata innovativa perché viene chiarito,
in modo esauriente, che anche l'edificio con valore storico
o ambientale non deve essere “cristallizzato”; non esistono
aprioristiche incompatibilità tra le prescrizioni di
legge per l'eliminazione delle barriere architettoniche e
la salvaguardia o il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Infatti le finalità per cui vengono effettuati gli
interventi sugli immobili interessano tutti i cittadini e
non già le strutture edilizie in se stesse, anche se
“vincolate”. Gli artt. 6, 7 e 8 introducono semplificazioni
per le procedure autorizzative di opere di adeguamento sia
nei confronti della normativa antisismica che nei confronti
di quella urbanistico-edilizia. Infatti gli interventi per
l'accessibilità vengono assimilati alle “opere interne”
(art. 26, L. 47/85) che non necessitano di alcuna autorizzazione,
ovvero, per quelli esterni, vengono assimilati agli interventi
di “manutenzione straordinaria” che abbisognano di sola “autorizzazione”
non onerosa. Inoltre, in assenza di risposta dal Comune, si
configura dopo breve periodo, il silenzio-assenso all'esecuzione
dell'opera stessa. Infine gli artt. 9, 10, 11 e 12 si riferiscono
ai contributi a fondo perduto ed alle agevolazioni che vengono
concessi a favore di persone disabili in modo permanente,
ovvero di Centri o istituti residenziali per handicappati.
La legge 13/89 pertanto, costituisce un forte elemento innovatore
e propulsore di nuovi comportamenti che riguardano tutto lo
spazio urbano costruito. Le norme tecniche emanate con la
Legge 13/89 e col decreto Ministeriale LL.PP. n. 236/89 provocano
certamente la necessità di modificare o integrare la
legislazione regionale vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche, oltreché i contenuti
specifici dei regolamenti edilizi comunali. Prima della legge
il legislatore aveva fatto emergere un'ottica di ghettizzazione
e di emarginazione. Infatti gli edifici che dovevano essere
accessibili erano di solito le scuole o gli ospedali, mentre
gli altri potevano essere utilizzati solo da chi non ha problemi
di movimento.
Il contenuto fortemente innovatore di questa legge prescrive
invece che “tutto” quello che viene costruito, edifici privati
residenziali e privati non residenziali, deve comunque essere
“accessibile” o quantomeno “visitabile” e, solo nei casi di
residenze private senza parti comuni, si prescrive che esse
risultino almeno “adattabili”.
Questa norma ha modificato le leggi precedenti in quanto si
riferisce a “tutti gli edifici” consentendo ad ognuno, almeno
concettualmente, la possibilità di fruirne. La persona
che ha difficoltà nel muoversi deve avere la possibilità
di scegliere quale spazio o edificio utilizzare. In questo
modo può essere adeguata nel tempo tutta la città
e può essere resa agevolmente fruibile da ciascuno.
Il D.M. n.236 del 1989
La legge n. 13 ha avuto dopo pochi mesi il suo regolamento
di esecuzione, il D.M. 236/89 del 14/6/1989. Tale provvedimento
è molto corposo e individua in modo sintetico anche
criteri di buona progettazione, non solo relativi al gradino,
all'ascensore o al servizio igienico, ma anche quelli
finalizzati al comfort ambientale ed alla sicurezza cioè
alla diminuzione delle “fonti di disagio” e di pericolo oltre
che alla eliminazione delle barriere architettoniche. In questo
decreto si individuano parecchi spunti interessanti: ad esempio
quando si precisano le norme relative alle scale. Sia nel
caso di edifici residenziali che non residenziali, si richiede
comunque che le scale siano realizzate in modo tale che, in
caso di emergenza, siano compatibili con il trasporto di una
persona su una lettiga. A questo importante aspetto purtroppo
non si pone mai la debita attenzione. I suggerimenti di “buone
regole progettuali” sono numerosi. Il salto di qualità
dal punto di vista dell'ingegneria legislativa consiste nel
fatto di non avere mai imposto un'unica soluzione ottimale
per tutti i contesti esistenti, ma di aver individuato dei
precisi obblighi prestazionali che ogni spazio costruito deve
rispettare. Non si prescrive quindi che il bagno debba avere
sempre certe dimensioni, bensì che lo stesso, comunque
sia realizzato, abbia caratteristiche tali da poter essere
utilizzato agevolmente anche da una persona con ridotta o
impedita capacità motoria, quindi anche da chi usa
la sedia a ruote. Vediamone sinteticamente i contenuti.
Il “campo di applicazione” delle prescrizioni tecniche del
D.M. 236/89 è individuato nell'art.1. Le norme si applicano
a tutti gli edifici privati, residenziali o non, ed ai relativi
spazi esterni nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione.
Si applicano altresì agli edifici di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata. Successivamente il campo è
stato notevolmente ampliato con l'art. 24 della L. 104/92
di seguito commentata. A proposito del concetto di “ristrutturazione”
sembra utile evidenziare che esso, ai sensi dell'art. 31 della
legge 457/78, ricomprende anche interventi di “ampliamento
o espansione” dell'immobile e spesso anche quelli finalizzati
ad un “cambio di destinazione d'uso”, per attività
aperte al pubblico, relativi anche solo ad una porzione dell'edificio
stesso. Viene così chiarito (vedi anche la circolare
del Min. LL.PP. 22/6/1989, n°1669/U.L. applicativa della
L. 13/89) che le nuove norme valgono anche per gli edifici
privati aperti al pubblico e pertanto si sostituiscono ed
integrano quelle contenute nelle precedenti disposizioni di
cui all'art.27, L.118/71e D.P.R. n° 384/78. Queste ultime,
peraltro, sono rimaste in vigore per gli edifici e le opere
pubbliche, oltre che per i “servizi speciali di pubblica utilità”
fino alla entrata in vigore del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 che
ha abrogato il D.P.R. 384/78. L'articolo 2 del D.M. 236 fornisce
una serie di fondamentali “definizioni” che modificano, in
senso positivo, la “filosofia” degli obblighi per l'abbattimento
delle barriere architettoniche considerate ora in modo più
ampio come “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per
la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro
che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria
ridotta o impedita...”; vengono considerate barriere architettoniche
anche gli “ostacoli che limitano a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di parti, attrezzature o componenti” oltre che
la “mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo”. Per l'applicazione delle norme tecniche,
inoltre, va fatta la massima attenzione alla definizione di
“edificio” contenuta nell'art.2. Essa amplia notevolmente
il campo di operatività della normativa stessa.
Infatti, ad integrazione dei “criteri di minima” già
previsti dall'art.1 della legge 9/1/1989 n°13, viene precisato
che per “edificio” deve intendersi “una unità immobiliare
dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo
di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente
connesse tra loro”. Pertanto, per le finalità che la
legge intende perseguire, deve considerarsi “edificio” anche
una sola porzione di un più vasto complesso immobiliare
con differenti destinazioni d'uso. Ad esempio, se esistono
locali per attività di ristorazione o ricreative, culturali,
di spettacolo, ecc., qualora tali attività usufruiscono
di accesso autonomo rispetto ad unità residenziali
ubicate ai piani superiori e servite da altro accesso, si
applicano le norme se si effettuano opere relative a detti
locali. Perciò nel caso in cui si effettuino lavori
di “ristrutturazione” per la sola attività extra residenziale
è fatto obbligo di applicare le prescrizioni del D.M.
236/1989. Il campo di applicazione è stato successivamente
ampliato da quanto prescritto nella legge n 104/92 art. 24
di cui si riferirà in seguito. Dalla stessa definizione
si evince altresì che si considera “edificio” un insieme
di appartamenti, serviti da un corpo scala, anche se questo
costituisce solo una parte di un immobile di più grandi
dimensioni. L'art. 2 chiarisce inoltre cosa debba intendersi
per accessibilità, visitabilità, e adattabilità.
L'art. 3 fornisce i “criteri di progettazione” per i
tre livelli qualitativi dello spazio costruito che riguardano
l'aspetto della accessibilità e della fruizione. È
prescritta l'accessibilità per tutti gli “spazi esterni”
agli edifici e per tutte le “parti comuni” di qualsiasi tipo
di edificio e viene precisato che la deroga all'installazione
immediata di meccanismi per l'accesso ai vari piani
(ascensore, od altro), è consentita solo se l'accesso
alla più alta unità immobiliare non sia posto
oltre il terzo livello utile, compresi eventuali piani interrati
e/o porticati. La non installazione immediata di tali meccanismi
è consentita “purché sia assicurata la possibilità
della loro installazione in un tempo successivo”. L'obbligo
di installazione dell'ascensore in un nuovo edificio, o nel
caso di “ristrutturazione”, ed il relativo costo, appare spesso
eccessivo sotto l'aspetto economico ai progettisti e costruttori.
A nostro avviso, invece con opportuni accorgimenti ed appropriate
tipologie edilizie, anche edifici bassi, pur non risultando
obbligati dalla normativa, potrebbero essere dotati di tali
utili impianti di sollevamento con modesto incremento di spesa
rispetto a quella totale, a fronte di più elevati standard
qualitativi e con una maggiore vendibilità degli stessi.
Va comunque rilevato che i livelli nei quali esistono “parti
comuni” quali autorimesse, corridoi e disimpegni di distribuzione
a locali di deposito, ecc., devono risultare accessibili a
tutti. Pertanto tali livelli devono essere considerati anche
nei confronti del conteggio dei piani utili ai fini dell'installazione
dei meccanismi di sollevamento. L'art. 3 - Criteri di progettazione
- prescrive inoltre che ogni unità immobiliare, qualunque
sia la sua destinazione, debba essere progettata in modo da
risultare “adattabile” per tutte le parti per le quali non
vi sia l'obbligo della “accessibilità” o della “visitabilità”
nell'immediato. L'art. 4- fornisce un'ampia serie di criteri
di progettazione per il requisito dell'“accessibilità”,
individuando, per ogni “unità ambientale” (porte, infissi
esterni, terminali degli impianti, servizi igienici, ascensori,
ecc.), le necessarie “caratteristiche prestazionali” che le
unità stesse devono avere.
Tra queste alcune appaiono determinanti, anche sotto il profilo
della sicurezza e della eliminazione delle “fonti di pericolo”.
Ad esempio al punto 4.1.10 - Scale - viene, tra l'altro, prescritto
che “la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere
il contemporaneo passaggio di due persone ed il passaggio
di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo
l'asse longitudinale”. Tale prestazione deve comunque essere
soddisfatta anche nel caso di soluzioni in deroga.
Il successivo punto 4.6 assume poi notevole importanza in
quanto prescrive l'obbligo, in sede di progettazione di spazi
accessibili o visitabili, di individuare i necessari “raccordi
con la normativa antincendio”. Al proposito viene suggerito
il criterio di prevedere la suddivisione dell'insieme edilizio
in “compartimenti antincendio” sullo stesso livello, piuttosto
che ricorrere ai più comuni “sistemi di via d'uscita”,
di norma costituiti da scale di sicurezza interne o esterne,
peraltro non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale. L'art. 5- fornisce invece
i criteri per la “visitabilità” precisando le necessarie
prestazioni relativamente a varie tipologie di edifici (residenze,
luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, strutture
ricettive, ecc.). Un cenno sui criteri per l'adattabilità
nelle nuove costruzioni e nel recupero di quelle esistenti,
viene fornito dall'art.6. Risulta determinante il contenuto
dell'art.7 che riguarda la “cogenza delle prescrizioni” e
che specifica quale sia il valore prescrittivo della normativa.
Il contenuto fortemente innovativo del D.M. 236/89 consiste
proprio nel rendere vincolanti le caratteristiche prestazionali
lasciando libero il progettista, e responsabilizzandolo formalmente,
di scegliere o inventare le soluzioni tecniche più
opportune rispetto alle varie situazioni possibili. Sono infatti
ammesse anche le cosiddette “soluzioni alternative” a quelle
individuate dalla normativa stessa (artt. 8 e 9) purché
sia dimostrata dal progettista “l'equivalente o migliore qualità
degli esiti ottenibili”. Al proposito delle “soluzioni alternative”,
ai parametri ed agli schemi proposti è utile approfondire
il contenuto degli articoli 7 e 12 del D.M. 236/89. Per questo
si rimanda specificamente all'ampio commento relativo ai grafici
allegati a questo capitolo. Il punto 7.3 precisa gli obblighi
del tecnico progettista mediante la “certificazione”, nonché
quelli, dell'Ufficio Tecnico Comunale (o del tecnico incaricato
dall'Amministrazione) relativi alla verifica della conformità
del progetto presentato a quanto prescritto dalla legge. Il
punto 7.4 consente la “deroga” alle prescrizioni solo nel
caso in cui sia previsto, da altre norme tecniche specifiche,
che particolari luoghi o ambienti non possano essere realizzati
senza la creazione di necessarie barriere architettoniche,
ovvero per quei “locali tecnici” che abbiano l'accesso riservato
a personale specializzato. Il punto 7.5 prevede, inoltre,
nel caso di ristrutturazione alcune possibilità di
derogare ai parametri e alle norme solo quando sia “dimostrata
impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali
ed impiantistici”. L'art.8, oltre a fornire la “modalità
di misura” per la progettazione e per le verifiche successive
(8.0.1.) individua gli spazi minimi di manovra per la sedia
a ruote nelle nuove costruzioni e nel caso di adeguamento
per consentire almeno la “visitabilità”.
L'art.8.1- Unità ambientali e loro componenti - precisa
le specifiche soluzioni tecniche e fornisce i dati dimensionali
che sono comunque in grado di rispettare le prestazioni obbligatorie
individuate nell'art.4. Al punto 8.1.11.- Rampe - viene, tra
l'altro, precisato che “non viene considerato accessibile
il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m. ottenuto
esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione”.
Risulta evidente perciò che viene considerata “barriera”
anche una situazione che provochi eccessivo affaticamento
o disagio così come risulta anche dalla definizione
riportata all'art. 2 lettera a). L'art.9 - Soluzioni tecniche
conformi - propone alcuni schemi per passaggi e disimpegni
che, pur non essendo basate sulle prescrizioni contenute nel
precedente art. 8, sono tuttavia ritenute rispondenti ai “criteri
di progettazione” e quindi accettabili in quanto compensano
le riduzioni dimensionali con “particolari soluzioni spaziali
o tecnologiche”. Gli elaborati che il progettista deve predisporre,
come prescritto dall'art.10, devono evidenziare con chiarezza
i percorsi, le soluzioni prescelte e gli accorgimenti tecnici
previsti per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni
per l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità.
Sarà pertanto opportuno che venga prodotta, per le
verifiche successive da parte del Tecnico comunale competente,
la relazione e una documentazione grafica nella stessa scala
del progetto, con eventuali dettagli per le “soluzioni alternative”
o per le parti per le quali viene eventualmente richiesta
una “deroga”. L'art.11 - Verifiche - ha un forte contenuto
innovativo rispetto alla precedente normativa. Infatti fa
obbligo al Sindaco di verificare, in sede di rilascio di licenze
di abitabilità o di agibilità, se le opere siano
state realmente eseguite nel rispetto delle prescrizioni di
legge. Infine l'art.12 - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
- individua un'interessante metodologia, finalizzata alla
migliore applicazione della normativa stessa, mediante l'istituzione
di una Commissione Tecnica permanente. Essa ha il compito
di individuare le soluzioni ai vari problemi derivanti dalla
applicazione della legislazione, nonché di esaminare
o predisporre proposte di aggiornamento o modifica, e di esprimersi
sull'idoneità di “soluzioni tecniche alternative” proposte
da enti locali, istituti universitari o singoli professionisti.
La Legge n.104 del 1992
Uno degli ultimi importanti provvedimenti legislativi relativi
all'eliminazione delle barriere architettoniche è costituito
dalla legge n.104 del 5/2/1992 - “Legge Quadro sull'handicap”-.
In particolare l'art. 24 integra e modifica notevolmente le
prescrizioni contenute nelle precedenti disposizioni. Per
questi motivi sembra opportuno riportare le seguenti specifiche
considerazioni. L'art.24 (Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche) è costituito da ben 11 commi;
esso risulta di notevole importanza per il suo forte valore
innovativo. Tutte le prescrizioni si riferiscono specificamente
agli edifici di “proprietà pubblica”, comunque essi
vengano utilizzati (per sedi di uffici, per attività
culturali, scolastiche, museali, ecc. o come residenze, alloggi
di servizio, foresterie, ecc.), oltre che a quelli di “proprietà
privata” qualora siano “aperti al pubblico”. Rappresenta un
notevole passo in avanti per ciò che attiene le prescrizioni
finalizzate ad agevolare l'accessibilità urbana
e l'eliminazione degli ostacoli architettonici.
Al proposito del campo di applicazione delle disposizioni
contenute nel citato art. 24 va precisato che esso apporta
notevoli modifiche ed integrazioni sia alla Legge n. 118/71
che alla Legge 13/89 ed ai relativi decreti di attuazione.
Proprio per tale motivo l'applicazione di questa legge poteva
talvolta risultare complessa. Infatti le prescrizioni si sovrappongono,
ma solo parzialmente, a quanto contenuto e prescritto dai
due differenti filoni normativi: il D.P.R. n. 384/78 per gli
edifici di proprietà pubblica, attualmente revocato
dal D.P.R. 24.07.96 n. 503 ed il D.M. 236/89 per gli edifici
privati. Il primo comma dell'art.24 amplia, come sopraccennato,
in maniera considerevole il campo di applicazione delle norme
tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche
estendendole esplicitamente a “tutte le opere edilizie riguardanti
edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità”.
Ai sensi della Legge 104/92 le norme e gli accorgimenti tecnici
trovano quindi applicazione non più solamente nei casi
di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia (che nella
realtà dei casi risultano limitati rispetto alla generalità
delle operazioni edilizie che si compiono sul territorio).
Esse trovano applicazione anche in tutti gli altri numerosi,
e meno impegnativi, interventi di “recupero” quali la manutenzione
ordinaria, quella straordinaria, il restauro e il risanamento
conservativo (vedi art. 31 legge 457/78), nonché le
cosiddette “opere interne” (vedi art.26 legge 47/85). Naturalmente,
in tali casi, l'obbligo di eliminare le barriere architettoniche
esistenti non si riferisce all'intero immobile ma almeno alla
porzione dell'edificio oggetto delle opere di recupero o di
modificazione. Questa logica e positiva prescrizione tende
ad ottenere, almeno per gli immobili pubblici o privati aperti
al pubblico esistenti, un adeguamento progressivo nel tempo
rispetto ai più recenti ed irrinunciabili standards
qualitativi. Per essi, infatti, fino all'emanazione della
Legge 104/92, si evitava, ove possibile, di effettuare lavori
che potessero rientrare nella definizione di “ristrutturazione
edilizia” per poter continuare ad ignorare in modo completo
l'aspetto dell'accessibilità, purtroppo considerato
ancora troppo spesso come secondario se non addirittura opzionale
Del resto, a ben vedere, come in più occasioni abbiamo
avuto modo di considerare, tale prescrizione era già
contenuta chiaramente, per gli edifici pubblici, nella Legge
n.41/86, art.32. Infatti il comma 20 prescrive che “non possono
altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti
pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di
progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto”
(D.P.R. n.384/78). Il secondo comma dell'art.24 riguarda gli
edifici di particolare valore storico o ambientale, pubblici
o privati aperti al pubblico, soggetti alle Leggi n.1497 e
1089 del 1939. In essi, qualora non possano essere autorizzate,
mediante nullaosta da parte delle autorità competenti
alla tutela del vincolo, opere “definitive” finalizzate all'eliminazione
delle b.a. in quanto l'intervento costituisca “serio pregiudizio
del bene tutelato” le soluzioni progettuali per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alle norme per l'accessibilità
o la visitabilità possono prendere in considerazione
l'esecuzione di opere “provvisionali”. Tale dizione non risulta
particolarmente chiara. Tuttavia la “ratio” è quella
di invitare il progettista a ipotizzare soluzioni e prevedere
opere, anche se “provvisorie”, che siano in grado comunque
di risolvere il problema. Tutto ciò anche se con l'utilizzo
di materiali diversi da quelli caratteristici dell'edificio
storico, pur di rendere fruibile a tutti l'immobile stesso
ancorché esso sia “vincolato”. Peraltro va precisato
che, per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico,
anche se risultano “vincolati”, non sono previste da nessun
provvedimento legislativo possibilità di deroga alla
irrinunciabile prestazione costituita della fruizione generalizzata
dell'opera stessa. In altre parole se un edificio di particolare
valore storico o ambientale non può essere adeguato
agli attuali standards di accessibilità sarà
sempre considerato come “monumento” da conservare ma non potrà
più essere utilizzato come “contenitore” di funzioni
per la collettività quali quelle museali, amministrative,
religiose e via elencando, se non consente, tra l'altro, la
possibilità di accesso e di fruizione agevole a tutti
compresi coloro che hanno ridotte o impedite capacità
motorie. Questa linea interpretativa viene confermata e chiarita
dai contenuti del D.P.R. n. del 24.07.1996. In esso viene
anche introdotto il nuovo concetto di “accessibilità
condizionata” che obbliga tutte le Amministrazioni pubbliche,
a predisporre entro 180 giorni, in attesa dei necessari adeguamenti
all'immobile, un “servizio di assistenza” in grado comunque
di soddisfare le esigenze del cittadino disabile. Il terzo
comma precisa che anche per l'esecuzione di “opere interne”,
eseguibili con la procedura semplificata e precisata dall'art.
26 della legge 47/85, deve essere predisposta dal progettista
apposita documentazione grafica ed una Dichiarazione di conformità
alle normative vigenti in materia di eliminazione delle b.a.
(vedi quanto già contenuto nel D.M. n. 236/89, art.
10 per le opere soggette a concessione edilizia). Questa prescrizione
appare interessante perché tende a ridurre i notevoli
margini di elusione nell'applicazione delle norme sull'accessibilità
responsabilizzando direttamente il progettista anche nel caso
di lavori eseguibili mediante semplice comunicazione al Comune
e senza una specifica autorizzazione. Il quarto comma precisa
che il rilascio dell'atto autorizzativo da parte del Sindaco
(concessione o autorizzazione edilizia) è subordinato
alla verifica della conformità del progetto da parte
dell'ufficio tecnico o del professionista tecnico specificamente
incaricato dal Comune. Anche questa prescrizione conferma
l'estensione dell'obbligo dell'applicazione delle norme e
della necessaria verifica da parte del Comune anche nei casi
di interventi di minore entità che non necessitano
di concessione. Per gli stessi, oltre che ovviamente per quelli
più impegnativi, è prescritta la necessità
di accertamento del rispetto della normativa, in sede di rilascio
del certificato di abitabilità o agibilità da
parte del Sindaco. Per facilitare tale compito può
essere richiesta all'interessato una dichiarazione, resa sotto
forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.
Al proposito è opportuno rammentare che il R.D. 27
luglio 1934 n.1265 all'art. 221 prescrive che tutti gli edifici
non possono essere abitati senza l'autorizzazione del Sindaco
“il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale
sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti
che la costruzione sia stata eseguita in conformità
del progetto approvato...”. Al riguardo dell'adattabilità
(e non dell'agibilità) alcune modificazioni sono state
introdotte con l'art. 4 del D.P.R. 22.04.1994 n. 425 e pertanto
esse vanno tenute nel debito conto a proposito delle responsabilità
professionali. Il quinto comma, oltre a ribadire il divieto
di finanziamento nel caso di opere pubbliche di cui alla citata
Legge n.41/86, introduce in modo opportuno per le stesse l'obbligo
della “dichiarazione di conformità” da parte del progettista,
così come stabilito dalla Legge 13/89 per gli interventi
sugli edifici privati. Importante anche l'aver stabilito che
la “verifica di conformità” spetta all'Amministrazione
competente che è tenuta a “darne atto in modo esplicito”
in sede di approvazione del progetto. Il sesto comma chiarisce
finalmente in modo preciso che anche per i “cambi di destinazione
d'uso” di spazi già esistenti, finalizzati ad attività
pubbliche o aperte al pubblico, devono essere verificate prioritariamente
le condizioni che garantiscano l'accessibilità, oltre
che ovviamente quanto già stabilito dalle normative
urbanistiche. Anche in questi casi viene prescritta una verifica
tecnica, a posteriori, da effettuarsi in sede di rilascio
del certificato di abitabilità o agibilità (si
vedano al proposito le modifiche introdotte dall'art. 4 del
D.P.R. 425/94). Particolarmente incisivo appare il contenuto
del settimo comma il quale introduce precise responsabilità
e pesanti sanzioni nei confronti dei vari soggetti che fanno
parte del “processo” edificatorio: il progettista, il direttore
dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza. L'ammenda prevista e la
sospensione dall'Albo professionale dovrebbero indurre tutti
i professionisti e i relativi Ordini a porre la massima attenzione
nei confronti delle problematiche attinenti l'eliminazione
delle barriere architettoniche e delle norme vigenti in materia.
Va osservato peraltro che le sanzioni introdotte esplicitamente
dalla Legge 104/92 possono costituire uno shock di una
certa utilità per far concentrare maggiormente le energie
di ciascuno su questo importante e trascurato aspetto sociale
ed economico. Tuttavia non sarà facile l'applicazione
pratica della norma in questione perché la sua esecutività
è conseguente a valutazioni sul prodotto costruito
che presuppongono un ampio margine di discrezionalità.
Infatti non è sufficiente che le opere edilizie siano
difformi dalle disposizioni vigenti ma devono essere “tali
da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte
delle persone handicappate” ed essere dichiarate formalmente
dal sindaco “inabitabili e inagibili”. Questa prescrizione
ribadisce un importante concetto: il Certificato di abitabilità
o di agibilità non vale necessariamente a tempo indeterminato
ma caratterizza la situazione contingente del luogo o dello
spazio costruito in relazione della destinazione d'uso e dell'attività
in esso svolta. Inoltre viene ribadito quanto già esplicitato
al proposito di tale atto nel D.M. n.236/89, art.11 - Verifiche,
che obbliga il Sindaco ad accertare, a posteriori, la rispondenza
delle opere eseguite a quanto prescritto dalla legge in materia
di accessibilità. Appare tecnicamente difficoltoso
per chiunque stabilire con certezza il limite al di là
del quale un'opera possa essere considerata di “impossibile
utilizzazione” per le persone handicappate che la legge intende
tutelare. Anche perché i soggetti che rientrano nella
definizione di cui all'art. 3 della L 104/92 possono avere
caratteristiche e quindi esigenze molto differenziate tra
di loro. Infatti la reale possibilità d'utilizzazione
di uno spazio o di un edificio è diversa a seconda
delle patologie o delle disabilità. La fruizione dell'ambiente
costruito è molto diversa se la persona disabile è
costretta a stare distesa in un letto, ad usare in modo autonomo
la sedia a ruote o se invece, ad esempio, ha difficoltà
nel camminare o nello stare a lungo in posizione eretta. Anche
in questo ultimo caso risulterebbero di grande utilità
direttive specifiche da parte dello Stato o, in attesa di
queste, da parte delle Regioni o delle Amministrazioni comunali.
Il comma ottavo detta disposizioni al CER - Comitato per l'Edilizia
Residenziale - affinché disponga che una quota, peraltro
indeterminata, dei fondi per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione e per interventi di recupero, sia “utilizzata”
per l'adeguamento degli edifici di edilizia residenziale pubblica.
È importante sottolineare che nello stesso comma si
precisa che “rimane fermo il divieto di finanziamento” relativo
a qualsiasi opera o progetto approvato da parte del CER. Ciò
conferma quanto già affermato in più occasioni
da chi scrive, che le disposizioni di cui alla Legge 41/86
hanno valore non soltanto per gli edifici pubblici aperti
al pubblico ma anche per tutti quelli di proprietà
di Enti pubblici, compresi quindi quelli con destinazione
residenziale, nonché per quelli privati, qualora per
essi si ricevano finanziamenti o agevolazioni finanziarie
da parte dello Stato o di altri enti pubblici. Il comma numero
nove prescrive direttamente che i Piani di cui alla Legge
41/86, art.32, comma 21, vengano modificati prevedendo di
rendere accessibili, oltre agli edifici di proprietà
pubblica, anche gli spazi esterni urbani. In particolare provvedendo
alla individuazione di percorsi pedonali accessibili, all'installazione
di semafori acustici ed alla rimozione della segnaletica installata
in maniera tale da costituire barriera architettonica.
In linea di principio appare positivo l'aver ampliato in modo
notevole il contenuto dei Piani in questione. Tuttavia non
si comprende l'esatta portata della prescrizione e specificamente
a quali “spazi urbani” ci si debba riferire in sede di progettazione.
Tutto ciò non è di secondaria importanza in
quanto per il tecnico professionista incaricato della progettazione
risulta complesso e difficoltoso provvedere all'adeguamento
per l'accessibilità di tutti gli spazi esterni del
contesto cittadino. Va precisato al proposito che uno dei
motivi per cui la predisposizione di detti Piani, prescritti
dalla Legge 41/86, ha incontrato serie difficoltà è
stato quello per cui alla deliberazione d'incarico dei tecnici
spesso non è seguito, da parte dell'Amministrazione
interessata, il necessario supporto di documentazione né
l'effettuazione dei dovuti pagamenti e rimborsi spese, generalmente
consistenti. Tutto ciò ovviamente oltre alla difficoltà
di reperire da parte dell'Ente pubblico i necessari finanziamenti
per realizzare concretamente tutte le operazioni di adeguamento
previste dal Piano. Il decimo comma non sembra risolutivo
nei confronti dei sopraccennati problemi in quanto stabilisce
che la Cassa depositi e prestiti debba concedere almeno il
2% delle somme stanziate annualmente per mutui finalizzati
all'eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta
pertanto, ancora una volta, di prestiti agevolati ai Comuni
che comunque non sono facilmente estinguibili.
L'undicesimo ed ultimo comma appare assolutamente superfluo
ed anzi può creare alcune perplessità e confusioni
circa l'entrata in vigore delle prescrizioni normative.
Infatti l'obbligo per i Comuni di adeguare i propri regolamenti
edilizi, entro 180 giorni, alle disposizioni delle varie leggi
nazionali relative all'eliminazione delle b.a., non modifica
comunque il fatto che dette leggi sono già da tempo
assolutamente cogenti. Esse, infatti, sono entrate in vigore,
in periodi successivi e con specificazioni crescenti, a partire
dal 1971. Pertanto qualora esistessero Regolamenti comunali
in contrasto con disposizioni di legge nazionali perderebbero
in ogni caso, ed ovviamente, la loro efficacia.
Il nuovo D.P.R.
n. 503 del 24.07.1996
Con il D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 è stato emanato
il “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”,
riportato integralmente nell'Appendice 1. Esso sostituisce
ed integra, finalmente, il precedente D.P.R. n. 384 del 27.04.78,
di attuazione dell'art. 27 della Legge n. 118 del 30.03.1971,
relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Già in precedenza, con la Legge n. 13/89 ed il relativo
Regolamento di attuazione costituito dal D.M. 14.06.1989,
n. 236, il citato D.P.R. 384/78 aveva subito una notevole
modificazione nei confronti del suo “campo di applicazione”.
Infatti con l'entrata in vigore del D.M. 236/89 la vecchia
normativa di cui al D.P.R. 384/78 trovava ancora applicazione
limitatamente agli spazi ed edifici pubblici, e non più,
come in origine, anche per quelli di proprietà privata
aperti al pubblico, assoggettati oramai alle norme del più
recente ed efficace D.M. 236/89 citato. Sostanzialmente con
il nuovo D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 sono stati coordinati
e unificati i due precedenti “pacchetti normativi” riguardanti
l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Essi, emanati a distanza di 11 anni tra di loro, risultano
impostati con una “ingegneria legislativa” profondamente diversa.
Il primo con connotazioni di eccessiva rigidità, specie
nei confronti dell'applicazione per l'adeguamento degli edifici
esistenti; il secondo, invece, con una più attuale
ed efficace impostazione di tipo “prestazionale” risulta,
quindi, più “flessibile” e aderente alle varie esigenze,
a volte molto diversificate, in relazione agli innumerevoli
casi specifici riscontrabili nella realtà. Inoltre
con l'eliminazione di questo provvedimento è stata
compiuta una utilissima operazione “di ricucitura e di raccordo”
con altre prescrizioni conseguenti a provvedimenti legislativi
peraltro già cogenti. Essi, infatti, sono stati emanati
negli ultimi anni e determinano da tempo precisi obblighi
nei confronti di Amministrazioni, professionisti, Enti Pubblici,
ecc., particolarmente nei riguardi delle modalità autorizzative
di opere edilizie finalizzate alla eliminazione delle barriere
architettoniche, ovvero delle possibilità di disporre
di finanziamenti pubblici. Questi provvedimenti sono costituiti
essenzialmente dall'art. 32 della L. 41/86 (Finanziaria),
dagli artt. 23 e 24 della L. 104/92, Legge quadro sull'handicap,
dal D.L. 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo D.P.R.
495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Attualmente quindi con l'entrata in vigore del nuovo D.P.R.
in argomento, è possibile disporre di un'unica più
moderna “fonte normativa”, che dal punto di vista concettuale,
metodologico e dei parametri tecnici fa propri pienamente
i contenuti ed i criteri del precedente D.M. 236/89. Essi,
più che su misure assolute, individuate “una volta
per tutte”, sono invece basati su un attento esame ed individuazione
delle reali esigenze delle persone con ridotte capacità
motoria o sensoriale. Ai “requisiti esigenziali” che vengono
prescritti per gli spazi costruiti e le attrezzature devono
cioè corrispondere conseguenti soluzioni con “caratteristiche
prestazionali” individuate in relazione alle diverse unità
ambientali che siano in grado di consentire una concreta fruibilità
delle stesse da parte di tutti i cittadini compresi coloro
che si trovano, temporaneamente o permanentemente, in condizioni
di svantaggio nella mobilità. È importante evidenziare,
quindi, che con l'entrata in vigore del nuovo D.P.R., per
qualsiasi tipo di progettazione riguardante lo spazio costruito,
aperto o racchiuso, pubblico o privato, la normativa vigente
prescrive obblighi di tipo “prestazionale” ai quali si può
far fronte con diverse soluzioni tecnico-progettuali e distributive,
indicate dalla normativa stessa, ovvero proponendo “soluzioni
alternative” che siano in grado di garantire l'equivalente
o migliore qualità degli esiti ottenuti e non solamente,
quindi, con “la soluzione” o “la misura” prevista dalla legge.
Viene esteso anche agli spazi ed edifici pubblici quanto contenuto
nel D.M. 236/89 - art. 7 Cogenza delle prescrizioni - che
consente di proporre in sede progettuale (al di là
delle indicazioni tecniche descritte analiticamente nell'art.
8) soluzioni conformi alle specificazioni e soluzioni
tecniche alternative “purché esse rispondano alle esigenze
sottintese dai criteri di progettazione”. In questo caso,
oltre alla Dichiarazione di conformità, deve essere
illustrata, dal progettista abilitato, l'alternativa proposta
e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
Successivamente la verifica della effettiva conformità
alle prescrizioni di legge deve essere effettuata dall'Ufficio
Tecnico o dal tecnico incaricato allo scopo dal Comune. A
tale verifica è subordinato il rilascio dell'autorizzazione
o della concessione edilizia da parte del Sindaco (art. 7.3).
Nel nuovo D.P.R. sono molto opportuni (art. 1, comma 7) i
riferimenti all'art. 32 della L. 41/86 (Finanziaria) che,
tra l'altro, non consente dall'entrata in vigore della stessa
che vengano finanziate opere da parte di qualsiasi Ente Pubblico,
ovvero concesse agevolazioni per qualsiasi progetto che non
sia conforme alla normativa per l'accessibilità. Inoltre
dopo l'emanazione della L. 104/92 (art. 24), anch'essa richiamata
esplicitamente nel D.P.R. in argomento, le norme devono applicarsi
non solo nel caso di nuove costruzioni o di “ristrutturazioni”
di edifici ma ogni volta che si effettuino interventi edilizi,
anche di minor entità, per il recupero dell'esistente
(manutenzione straordinaria, restauro, opere interne, ecc.),
almeno relativamente alla porzione di edificio oggetto dell'intervento
stesso.
L'aver preso a base delle prescrizioni tecniche la più
elastica ed efficace normativa del D.M. 236/89 e l'aver interpretato
con chiarezza i sopra riportati provvedimenti legislativi,
peraltro già in vigore, costituisce un notevole passo
in avanti nei confronti delle concrete possibilità
di risoluzione dei numerosi e complessi problemi ancora da
risolvere per adeguare gli spazi e gli edifici pubblici quasi
sempre ancora non fruibili da chi ha difficoltà motorie
o sensoriali. Nel D.P.R. di cui si tratta, sono contenuti
anche i necessari criteri orientativi ed operativi nei confronti
delle problematiche che si presentano frequentemente, peraltro
fino ad oggi sottovalutate. Esse riguardano gli aspetti della
pianificazione urbanistica, particolarmente per gli strumenti
attuativi, per le sistemazioni ambientali e di arredo urbano
oltre a quelli della salvaguardia “attiva” e non cristallizzata
del patrimonio immobiliare di particolare pregio architettonico,
storico o archeologico. Esaminiamo più specificamente
l'intero articolato. Il Titolo I - Scopi e campo di applicazione
- è composto di 2 articoli. L'art. 1 - Definizioni
ed oggetto - pone a base di tutto il nuovo provvedimento cosa
debba intendersi per “barriere architettoniche”; la definizione
è quella, completa ed esauriente, già contenuta
nell'art. 2 del D.M. 236/89. Tale definizione è determinante
perchè ribadisce con chiarezza un “concetto chiave”
che purtroppo non è stato ancora assimilato appieno
da molti amministratori e tecnici: gli ostacoli fisici che
si incontrano nello spazio costruito urbano e non, costituiscono
“fonte di pericolo” e “fonte di disagio o affaticamento” per
chiunque. Pertanto devono essere eliminati, non soltanto per
favorire la vita di relazione delle “persone disabili” ma,
più in generale, per rendere più sicuro e comfortevole,
oltre che fruibile, l'habitat dell'uomo. In altre parole i
benefici conseguenti alla eliminazione delle barriere architettoniche
sono generalizzati e non riguardano solo una categoria di
cittadini. Particolare importanza assume la prescrizione di
quale sia il “campo di applicazione” della normativa stessa
che appare ora (3° comma) notevolmente ampliato. Infatti
esso si estende (vedi anche L. 104/92, art. 24) agli edifici
e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di
carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti
a ristrutturazione, ovvero a qualunque altro tipo di intervento
edilizio anche di minore entità, che sia suscettibile
di limitare “l'accessibilità” o la “visitabilità”.
Nel caso di opere da effettuarsi su edifici esistenti le norme
devono trovare applicazione almeno per la parte oggetto dell'intervento,
in attesa di una più completa operazione di adeguamento
per l'accessibilità. Viene inoltre ribadito che le
norme si applicano anche “agli edifici e spazi pubblici, in
tutto o in parte, soggetti a cambiamento di destinazione se
finalizzata all'uso pubblico”. Il 4° comma risulta di
particolare importanza perchè rafforza quanto già
contenuto nei precedenti provvedimenti prescrivendo
per gli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti
a “recupero o riorganizzazione funzionale”, l'obbligo di apportare
tutti gli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità
degli stessi sulla base della norma in questione. Il 5°
comma specifica che, in attesa del predetto adeguamento, ogni
edificio venga dotato, a cura dell'Amministrazione pubblica
che utilizza l'immobile, almeno di un “sistema di chiamata”
per attivare un “servizio di assistenza” alle persone disabili
che consenta loro la fruizione dei servizi espletati. Tale
dotazione deve essere effettuata entro 180 giorni dalla entrata
in vigore del D.P.R. stesso. In sostanza si tratta di istituire
una sorta di “sportello mobile”, raggiungibile agevolmente
da chiunque, per consentire l'espletamento del servizio pubblico
dovuto ad ogni cittadino che lo richieda. Trattandosi, quindi,
di un provvedimento essenzialmente di tipo amministrativo
o gestionale si comprende come sia stato prescritto un breve
periodo di 180 giorni entro il quale tale “sistema” deve essere
messo in atto. Inoltre il 7° comma, come accennato in
precedenza, effettua un opportuno richiamo testuale all'art.
32, comma 20, della L. 41/86, ribadendo la non erogabilità
di contributi o agevolazioni pubblici per la realizzazione
di opere o progetti che non risultino conformi alle norme
del Regolamento stesso. Tutto ciò dovrebbe far salire
il livello di attenzione di tutti coloro che sono interessati
dalle procedure di richiesta o ai provvedimenti di concessione,
di finanziamenti o agevolazioni da parte dello Stato o di
altri Enti pubblici sulla delicatezza del problema e sulle
necessarie verifiche tecniche da effettuare preliminarmente
al finanziamento di qualsivoglia progetto. Commettere omissioni
o “distrazioni tecniche” da questo punto di vista potrebbe
avere conseguenze molto negative sotto il profilo penale e
civile. Il Titolo II riguarda “Aree edificabili, opere
di urbanizzazione e opere di arredo urbano”. L'art. 3 - Aree
edificabili - per la prima volta vengono esplicitati criteri
orientativi per l'accessibilità da prendere in considerazione
a monte del progetto dell'edificio, ossia fin dalla fase di
elaborazione dello strumento urbanistico. Si evidenzia infatti
che le aree destinate a servizi pubblici dovranno essere scelte
“preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici
e di spazi privi di barriere architettoniche”. Tutto ciò
deriva dalla amara constatazione che spess nella realtà
dei luoghi ci si trova in presenza di notevoli difficoltà,
dovute alle caratteristiche orografiche delle zone destinate
dai Piani Regolatori ad attrezzature e servizi. Tali complicazioni
sono difficilmente recuperabili in sede di progettazione dell'immobile.
Anche l'art. 4 - Spazi pubblici - riguarda criteri di tipo
urbanistico attuativo, da prendere in considerazione quando
si tratta di progetti relativi agli spazi pubblici e alle
opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale (piazze,
percorsi, aree verdi, ecc.). In questi casi devono essere
previsti itinerari accessibili che consentano anche alle persone
a mobilità ridotta o con problemi sensoriali “l'uso
dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale”.
Ove il caso per perseguire questa irrinunciabile finalità
si suggerisce, in alternativa alla predisposizione di rampe
non sempre consigliabili e risolutive, anche l'uso degli opportuni
“impianti di sollevamento” quali ascensori, piattaforme elevatrici,
ecc. L'art. 8 - Servizi igienici pubblici - fa riferimento
ancora una volta alle norme tecniche del D.M. 236/89 (non
più quindi il famoso spazio minimo di 180 x 180 cm)
e chiarisce, opportunamente, che, per ogni nucleo di servizi
installato, almeno una unità deve risultare accessibile.
Questo significa perciò che quasi tutti i blocchi di
servizi già realizzati lungo le vie o piazze delle
nostre città dovranno essere adeguati o integrati per
consentire a tutti di servirsene. Anche l'art. 9 - Arredo
urbano - ribadisce, con chiarezza, che tutti “gli elementi
di arredo nonché le strutture, anche commerciali” da
ubicare su spazi pubblici devono essere fruibili da chiunque,
nel rispetto degli obblighi “prestazionali” di cui al D.M.
236/89. Inoltre, risulta di notevole utilità quanto
contenuto nell'art. 11 - Circolazione e sosta dei veicoli
al servizio di persone disabili - e nell'art. 12 - Contrassegno
speciale. Infatti viene effettuato un compendio e una
chiarificazione rispetto alle varie norme per le facilitazioni
sull'argomento individuate dal precedente D.P.R. 384/78 -
art. 5 - oltre che da alcune importanti Direttive Ministeriali
(Circ. Min. LL.PP. 310/80 e 1030/83) e dai successivi Decreto
Legislativo 285/92 e D.P.R. 495/92. Il Titolo III - Struttura
edilizia in genere - contiene anch'esso prescrizioni molto
interessanti ed innovative. L'art. 13 - Norme generali per
gli edifici - evidenzia, tra l'altro, al 5° comma la necessità
che, “in sede di definizione e di applicazione di norme concernenti
specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici,
tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate,
nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni
del presente regolamento ”. L'8° comma, al fine di favorire
gli adeguamenti degli immobili esistenti alle norme per l'accessibilità,
precisa che “gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli
impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini
della volumetria utile” normalmente determinata dagli strumenti
urbanistici. L'art. 18 - Raccordi con la normativa antincendio
- fa riferimento all'analoga prescrizione (art. 4.6) del D.M.
236/89 per gli edifici di proprietà privata prescrivendo
ovviamente anche per gli edifici di proprietà pubblica
di individuare soluzioni tecniche che rispondano contemporaneamente
ai requisiti di sicurezza antincendio e alle norme relative
all'eliminazione delle barriere architettoniche. Non più,
quindi, solamente la semplicistica costruzione di “scale di
sicurezza” esterne per ottemperare alle norme antincendio,
ma soluzioni più responsabili e fruibili da tutti in
caso di evento negativo (costituzione di luoghi sicuri statici,
di “spazi calmi”, ecc.) . Di particolare importanza appare
il Titolo IV - Procedure - nel chiarificare alcuni aspetti
rimasti per troppo tempo in balia delle più diverse
interpretazioni soggettive. Infatti l'art. 19 - Deroghe e
soluzioni alternative - regolamenta con chiarezza l'istituto
della “deroga” all'applicazione delle norme per l'accessibilità,
di cui spesso si è abusato. In particolare il 3°
comma precisa, riprendendo e regolamentando i contenuti dell'art.
24 della Legge 104/92, che la “deroga” nel caso di immobili
vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e 1497/39, è
consentita esclusivamente nel caso in cui le opere di adeguamento
costituiscano un “serio pregiudizio” per i valori storici
ed estetici del bene tutelato. In questo caso però
il requisito indispensabile dell'accesibilità deve
essere realizzato alternativamente attraverso opere provvisionali
(rampe, sistemi di sollevamento, ecc.) ovvero, in subordine,
con attrezzature d'ausilio ed apparecchiature mobili. Comunque
la eventuale mancata applicazione delle norme regolamentari
“deve essere motivata specificatamente”. Questo comma, dell'art.
19, appare molto significativo perchè approfondisce
l'aspetto applicativo delle possibilità concrete della
esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nell'ambito di immobili “vincolati” in quanto di particolare
pregio storico, archeologico o ambientale. Per troppo tempo
si è erroneamente interpretato che gli obblighi di
legge per l'accessibilità potessero non considerarsi
tali poiché comunque lesivi del bene che, per altri
versi, occorre naturalmente salvaguardare. Ma salvaguardia
non vuol dire intoccabilità, cristallizzazione dell'immobile,
non applicabilità delle prescrizioni.
Per decenni non si è fatto nulla per rendere meno scomodi
gli edifici “vincolati”, che per alcuni risultano assolutamente
inaccessibili, perchè generalmente non veniva concesso
dalle Autorità competenti il “nulla osta” per effettuare
le opere stesse, in virtù di una astratta “salvaguardia”
dell'immobile. L'azione ufficiale di “smantellamento” di questa
assurda quanto illegittima teoria interpretativa è
iniziata con l'emanazione della L. 13/89, ed in particolare
con quanto contenuto negli art. 4 e 5, di cui si è
già fatto cenno in precedenza. Successivamente è
continuata precisando meglio alcuni aspetti con la Legge 104/92
- art. 24, comma 2. Ora finalmente col nuovo D.P.R. è
stato chiarito che la eventuale “deroga” all'applicabilità
della normativa non riguarda gli “aspetti prestazionali” della
fruibilità. Essi perciò devono comunque essere
garantiti anche per le persone disabili svantaggiate nel movimento.
Per garantire un corretto uso della procedura relativa alla
deroga il 4° comma, precisa che essa viene eventualmente
“concessa dall'Amministrazione cui è demandata l'approvazione
del progetto e della stessa si da conto nell' ambito dell'atto
autorizzativo”. Si precisa, inoltre, per una opportuna azione
di trasparenza (ed una indiretta forma di monitoraggio) che
la “deroga” stessa debba essere comunicata alla Commissione
Permanente, istituita da tempo presso il Ministero dei Lavori
Pubblici ai sensi dell'art. 12, D.M. 236/89. Inoltre, l'art.
21 - Verifiche - in attuazione dell'art. 24 della Legge 104/92
prescrive l'obbligo di allegare ai progetti la “dichiarazione
” del professionista che attesti la conformità degli
elaborati alle disposizioni del Regolamento, mentre spetta
all'Amministrazione cui è demandata l'approvazione
del progetto stesso, l'accertamento e l'attestazione di conformità
o meno di quanto presentato. L'aggiornamento e modifica delle
prescrizioni del Regolamento sono attribuite, dall'art. 22,
alla citata Commissione Permanente, che pertanto assume ulteriori
compiti rispetto ai precedenti. Importante può risultare
nella futura prassi legislativa il parere obbligatorio che
la Commissione deve fornire in sede di aggiornamento o modifica
delle altre “normative di settore” (sicurezza, tutela ambientale,
ecc.). Qualora questa interessante procedura venisse realmente
e costantemente seguita potrebbero positivamente essere mitigate
le numerose discrasie che attualmente purtroppo sono riscontrabili
nei diversi provvedimenti di settore che vengono emanati con
molta frequenza senza rigorosi confronti e i necessari raccordi
di coerenza tra di loro. Infine nel Titolo V - Edilizia scolastica
pubblica - e nel Titolo VI - Servizi speciali di pubblica
utilità (servizi trasportuali e impianti telefonici
pubblici) - vengono ripresi e parzialmente integrati i contenuti
già presenti nel precedente D.P.R. 384/78.
NOTE
E COMMENTI AI GRAFICI DEL CAPITOLO 1.1
Il D.M. n.236 del 14/6/1989, che costituisce il regolamento
di attuazione della L. 13/89 relativa al superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati, all'art.7
- Cogenza delle prescrizioni- consente di proporre soluzioni
conformi alle specificazioni e soluzioni tecniche alternative
purché esse rispondano alle esigenze sottintese dai
criteri di progettazione. In questo caso deve essere illustrata,
dal progettista abilitato, l'alternativa proposta e l'equivalente
o migliore qualità degli esiti ottenibili.
L'idoneità delle soluzioni alternative alle specificazioni
deve essere certificata dal progettista abilitato, ai sensi
dell'art.1 della legge n.13/89, nonché verificata dal
responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Inoltre l'art.12
del DM n.236/89 prevede che gli enti locali, gli istituti
universitari, i singoli professionisti possano proporre soluzioni
tecniche alternative alla Commissione permanente la quale,
in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle
per l'aggiornamento del Decreto stesso. Le ipotesi progettuali
dell'arch. F. Vescovo, riguardanti i servizi igienici, riportate
nei grafici sono state sottoposte alla Commissione Permanente
per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il
Ministero LL.PP. e sono state dalla stessa ritenute idonee
ai sensi del citato art.12. Esse costituiscono soluzioni alternative
in quanto consentono la fruizione agevole degli ambienti anche
da parte di persone con ridotte o impedite capacità
motorie. Si fa presente al proposito che la soluzione indicata
con la lettera A è quella che ha partecipato, nel 1988,
al concorso internazionale di idee indetto dalla Faenza Editrice.
A tale progetto è stato assegnato il Primo premio da
parte della commissione giudicatrice composta da esperti tra
i quali gli archh. S. Goldsmith, L. P. Grosbois e P. Cosulich.
Si riporta di seguito testualmente la motivazione: “affronta
compiutamente il tema progettuale proponendo soluzioni integrative
tra il locale bagno e quelli adiacenti in una soluzione globale
dell'alloggio, rendendo possibile, anche in spazi limitati,
l'utilizzo da parte dei disabili dell'ambiente bagno privilegiando
l'uso della carrozzina”.
Per quanto riguarda, invece, la soluzione indicata con la
lettera B essa è stata immaginata avendo come riferimento
essenzialmente spazi di non grandi dimensioni aperti al pubblico
ove si prevede una limitata presenza di persone (ristoranti,
bar, sale convegni, uffici bancari, ecc.). La soluzione, che
consente una notevole economia di superficie, prevede di contenere
in uno spazio ridotto l'antibagno con lavandino, che è
comunque accessibile, e la toilette, divisi da una porta a
libro e da un pannello ruotabile. Nel caso, non frequente,
in cui il locale igienico, debba essere utilizzato da una
persona su sedia a ruote con una semplice manovra di sganciamento
e rotazione del pannello divisorio, verso l'antibagno, si
ottiene un unico ambiente, più ampio, che consente
l'agevole avvicinamento della sedia per il trasferimento sul
wc mediante l'uso degli opportuni maniglioni. Naturalmente
in tale circostanza deve essere chiusa la porta scorrevole
prevista tra il locale ove si svolge l'attività aperta
al pubblico e l'antibagno. Con nota n.34/c del 13/4/1994 è
stato comunicato il parere favorevole della Commissione nel
merito di quanto proposto, che ha ritenuto tali “soluzioni
alternative idonee a rispondere alle prestazioni richieste
dalla normativa vigente”. Gli schemi progettuali di cui si
tratta, che consentono di realizzare ambienti fruibili anche
da persone disabili con un notevole risparmio di superficie
impegnata, sono già stati riportati in vari libri e
pubblicazioni tecniche con i relativi commenti e con il parere
della Commissione stessa. Tutto ciò anche al fine di
rendere più evidente ad amministrazioni e professionisti
interessati che l'attuale normativa in materia di accessibilità
consente e favorisce la possibilità di approfondire
tecnologie e di immaginare soluzioni spaziali innovative e
più avanzate rispetto a quanto contenuto nel D.M. n.236/89,
purché sia possibile dimostrare “la equivalente o migliore
qualità degli esiti ottenibili”. Si rimane fermamente
convinti che uno dei contenuti più significativi, della
attuale normativa, anche se non ancora sufficientemente compreso,
sia proprio quello della sua flessibilità derivante
dalla impostazione di tipo “prestazionale”. Sulla base delle
esperienze dirette e di quelle derivanti da numerose consulenze
effettuate negli anni è possibile constatare che tuttora
una delle maggiori difficoltà per i progettisti è
quella di individuare congrue soluzioni funzionali relative
a bagni e servizi igienici nell'ambito dell'adeguamento e
del recupero degli edifici esistenti qualora si disponga di
spazi esigui. Per questi motivi si ritiene utile riportare
gli schemi grafici che si riferiscono a bagni di dimensioni
minime che possono comunque, nel caso di adeguamenti di edifici
esistenti, essere utilizzati in quanto rispondono ai “requisiti
prestazionali” richiesti dalla normativa vigente.
IMMAGINI ALLEGATE:
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