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La difesa del diritto all'accessibilità e alla fruibilità
degli spazi pubblici e privati aperti al pubblico da parte
di persone "con difficoltà di vario genere",
trova oggi riscontro nel quadro normativo vigente.
Il processo legislativo, lungo e non privo di assurde incongruenze,
è finalmente approdato a norme soddisfacenti che qualificano
l'Italia, anche a livello comunitario, nei confronti di quei
Paesi del Nord-Europa dai quali, forse, resta ancora da apprendere
qualcosa, soprattutto in quegli aspetti che denotano una maggiore
sensibilità civile.
L'attenzione alla difesa dei suddetti diritti, infatti, passa
attraverso l'applicazione delle norme che li garantiscono.
Ebbene, nonostante ciò sia imposto dal legislatore
in modo chiaro ed univoco, ancor oggi è prassi disattendere
ad alcune norme.
L'attuale normativa sugli appalti pubblici (1) impone al
"Responsabile del procedimento" una serie di oneri,
tra i quali, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno
dei suoi livelli, il controllo della "rispondenza
dei contenuti del documento alla normativa vigente"
(2) e, quindi, anche dei contenuti del D.P.R. 503/96 che,
all'art. 20 menziona le specifiche progettuali che gli elaborati
tecnici devono contenere e all'art. 21 ne disciplina le verifiche
(3): "Spetta all'amministrazione cui è demandata
l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione
di conformità".
Qualora il progetto venga esaminato in sede di "Conferenza
di Servizi" (L.241/90), la verifica di cui all'art. 21
del D.P.R. 503/96 deve essere effettuata preliminarmente alla
Conferenza stessa.
Inoltre, l'art. 7 del medesimo D.P.R. 503/96, chiarisce che
"Non possono essere erogati contributi o agevolazioni
da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione
di opere o servizi pubblici non conformi alle norme",
riprendendo quanto già imposto, peraltro dalla L.41/86
art.32 comma 20.
Altro parallelismo, che conferma la volontà del nostro
legislatore, può essere fatto tra legge 104/92, art.24
comma 7 e il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (4), art. 82,
comma 6.
In entrambi viene prescritto che: "Tutte le opere
realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia
di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inabitabili e inagibili" e i responsabili
tecnici inadempienti sono puniti con l'ammenda da 10 a 50
milioni di lire e la sospensione dai rispettivi albi professionali
fino a 6 mesi.
Il "Responsabile del procedimento" deve essere
"un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato
alla natura dell'intervento da realizzare" (5) ed
è tenuto a sovrintendere alle fasi di progettazione,
appalto ed esecuzione dell'opera.
Egli, in casi di particolare complessità, oltre alla
collaborazione dei tecnici presenti nell'organico dell'ufficio,
può avvalersi di esperti con indonee professionalità
e competenze (6), restando però, univocamente individuato
quale referente per la stazione appaltante, delle opere pubbliche.
Tale metodica viene anche individuata dalla legislazione
in materia di sicurezza che ha recepito direttive europee
(7).
Dalla struttura legislativa attuale, dovrebbe discendere
una più puntuale applicazione delle norme per l'accessibilità.
Tuttora, invece, le prescrizioni sono troppo spesso disattese.
Occorre, quindi, un approccio diverso alla normativa che garantisce
i diritti dei "disabili". E' auspicabile che le
disposizioni legislative non siano interpretate solo come
prescrizioni alle quali si è costretti ad adeguarsi
(vincoli), ma anche come supporto di cui avvalersi fin dall'inizio
del processo progettuale.
Una collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, Università,
istituti di ricerca, operatori del settore e progettisti,
potrebbe interagire col legislatore nella stesura delle norme,
come del resto è già avvenuto in qualche caso.
Anche l'attuazione di incentivi di varia natura, potrebbe
rivelarsi insufficiente a raggiungere l'obiettivo, dovendo
questo essere frutto della sensibilità di tutti coloro
che intervengono nel processo edificatorio.
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