(GU Serie Generale n.292 del 13-12-1991 – Suppl. Ordinario n. 83) note: Entrata in vigore della legge: 28/12/1991
Novità introdotte per l’utenza ampliata
a cura di Arch. Monica Fontemaggi
Dal testo completo della Legge 394 – 6 dicembre 1991, “Legge quadro sui Parchi”, presentiamo l’estratto che contiene gli articoli riguardanti i requisiti sull’accessibilità, questo è il collegamento al testo completo.
TITOLO I – Principi Generali
Omissis
Art. 1, comma 3: Finalità della legge
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di pro cessi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
Omissis
Art. 7, comma 1: Misure di incentivazione
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
Omissis
TITOLO II – Aree naturali protette nazionali
Omissis
Art. 11 comma 2: Regolamento del parco
(Nota: disciplina le attività consentite nel parco)
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell’ambito della legislazione in materia
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l’accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
Omissis